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Notizie dalla Liguria

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

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Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

Barbara Cittadini, Presidente nazionale

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
Ho, adesso, il privilegio di comunicarVi che, con il suddetto Ministero, si è individuato un percorso che consente alle strutture ospedaliere Aiop di finanziare borse di studio nelle Scuole di specializzazione medica, con il vincolo, per il medico specializzato, ultimata la sua formazione, di permanenza nelle strutture finanziatrici per almeno 3 anni.
La procedura che dovrà essere adottata è quella evidenziata qui di seguito.
Previ accordi con la Direzione delle singole Scuole di specializzazione e le Autorità accademiche, la struttura che intende istituire una borsa di studio per uno specializzando deve inoltrare la comunicazione formale all’Ateneo, precisando che, nel contratto di formazione, dovrà essere inserita la clausola “lo specializzando si impegna mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso la struttura _____ per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione”.
Le formalità amministrative devono essere definite con ciascun Ateneo e devono comprendere il rilascio di apposita fideiussione, da parte della struttura Aiop, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
Gli accordi potranno, altresì, prevedere l’inserimento della struttura nella rete formativa della scuola, per consentire l’accesso degli specializzandi nel corso del periodo di formazione.
Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge prevedono che l’accesso avvenga a rotazione fra le strutture della rete formativa, in base alle modalità definite dalla Direzione della Scuola.
L’Ateneo provvederà, quindi, a comunicare al Ministero le borse aggiuntive, che saranno messe a bando secondo le normative vigenti e assegnate con graduatoria nazionale.
Al conseguimento della specializzazione, verrà attivata la clausola da parte della struttura interessata.
Si tratta di una opportunità molto importante, che consente di inserire le nostre strutture, non solo in tutti i processi assistenziali del SSN, ma – per quelle che si renderanno disponibili a partecipare a questa nuova iniziativa - anche all’interno delle articolazioni della formazione medica specialistica.
Mi permetto di rilevare che il risultato raggiunto è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto la collaborazione sinergica pubblico-privato, scevra di pregiudizi, riesca a produrre in termini di maggiori opportunità di sviluppo.
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Notizie Aiop Nazionale


Legge Gelli-Bianco. Pubblicato il Decreto recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”

Insediato anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), rubricato «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida», prevede che gli operatori sanitari, nell'esercizio delle loro prestazioni, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate predisposte e aggiornate nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG). Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che tale Sistema venga istituito e organizzato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto dello stesso Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Compito del SNLG è quello di consentire la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 590sexies c.p.
Nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso era stata raggiunta l’Intesa in merito al testo proposto dal Ministro della salute. In tale occasione è stato aumentato, da uno a quattro, il numero dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni all’interno del Comitato Strategico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto 27 febbraio 2018 recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida”.

Da ultimo, si informa che, come da comunicato dell’AGENAS del 22 marzo 2018, si è insediato, presso la sede dell’AGENAS, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto all’art. 3 della Legge 24/2017, con il compito di raccolta e sistematizzazione di tutti i dati relativi agli eventi avversi e ai rischi sanitari per comprenderne le cause ed evitare che si ripetano, nonché individuazione di linee di indirizzo, in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, e formazione del personale sanitario.

Tratti distintivi del genuino appalto di servizi

Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018

La sentenza oggi esaminata si pronuncia su una questione sollevata da un operatore economico, iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, il quale impugnava gli atti di una gara indetta dalla ASL Roma 6, avente ad oggetto l’affidamento dell'appalto di servizi di diverse attività di ausilio-supporto ai propri uffici. Precisamente, secondo il ricorrente, in luogo di una corretta gara per l'affidamento del contratto di somministrazione di manodopera (o di personale), era stata disposta una per l'affidamento di un non genuino “appalto di servizi”, con la conseguenza che, se si fosse dato luogo ad una corretta impostazione, la gara avrebbe dovuto essere riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

Consenso informato. Quando si può agire con interventi salvavita anche senza disposizioni

Primi orientamenti di merito dall'entrata in vigore della legge 219/2017

Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2017 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) iniziano a giungere le prime pronunce dei Tribunali sul tema.
Di particolare interesse risulta il provvedimento emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in data 18 gennaio 2018.
Il Giudice tutelare, sulla base della constatazione del difetto di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario in capo all'amministratore di sostegno di un soggetto inabilitato, ha rigettato il ricorso con il quale l'amministratore chiedeva di essere autorizzato a dare il consenso per un intervento di tracheotomia.
Lo stesso Giudice, però, ha ricondotto la fattispecie in esame alle ipotesi di stato di necessità di cui agli artt. 2045 c.c. e 54 c.p.. Tali norme consentono di intervenire pur in assenza di consenso da parte del paziente quando, però, questo non abbia opposto il proprio dissenso in maniera cosciente, espressa ed inequivoca.

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