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Notizie dalla Liguria


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Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Niccolò de Arcayne, Relazioni Istituzionali e Internazionali

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

La struttura del DEF

La struttura del Documento di Economia e Finanza è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta da tre sezioni e da una serie di allegati.
Nello specifico, quando si parla di sezioni e allegati, si fa riferimento alle seguenti:

Sezione 1/Programma di stabilità: deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

Sezione 2/Analisi e tendenze della finanza pubblica: riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente;

Sezione 3/Schema del Programma Nazionale di riforma (PNR): documento che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Iter di approvazione

Il DEF viene trasmesso alle Camere, affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento.
Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma (contenuti nel documento) vanno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Che cos'è il Semestre Europeo?

Si definisce Semestre europeo l’arco temporale nel corso del quale avviene la gestione dell’iter di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell’UE.
Generalmente, tale periodo, si articola per fasi e nel seguente modo:

novembre: presentazione da parte della Commissione dell’Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni integrate per Paese, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito;

dal 15 al 30 aprile (Indicativamente la seconda metà del mese): gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda parte dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il c.d. Two-pack), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) di ciascun Stato membro.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e il tema della Salute

In materia di sanità, il documento del PNR prende in considerazione gli interventi di governo già inseriti nella nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), focalizzandosi sui seguenti aspetti:

Politiche del personale: Viene confermato l’intervento che attiene un’individuazione dei fabbisogni del personale più adeguata e approfondita dispetto alla reali necessità, in base alla recente normativa sul pubblico impiego che ha introdotto la pianificazione triennale (D.Lgs. 75/2017). L’aggiornamento dei parametri di spesa per il personale sanitario, diretto a garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso lo sblocco del turnover, è contenuto nel c.d. DL crescita (di prossima pubblicazione). Sono, inoltre, previste le misure del completamento dei processi di assunzione e stabilizzazione del personale e dell’aumento delle borse di studio per formare i medici specialisti e di medicina generale, oltre che una modifica della normativa in materia di dirigenza sanitaria innovata già nel 2016.

Governance della spesa sanitaria: Il Programma richiama i due documenti prodotti dal Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e sui dispositivi medici: il primo, finalizzato ad elaborare proposte concrete per garantire trasparenza ed efficienza della spesa farmaceutica, il secondo su strumenti innovativi per la gestione ed il controllo della spesa per dispositivi medici.

Innovazione e ricerca in campo sanitario: Si richiama l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, che attiene l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini e l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, in tutte le regioni, volto a consentire l’interconnessione dei sistemi informativi del SSN, per definire il percorso seguito dal paziente nelle strutture sanitarie e i livelli assistenziali forniti.

Monitoraggio, aggiornamento e attuazione dei LEA: Al fine di garantire l’attuazione dei Livelli Essenziali e del relativo monitoraggio, consentendone l’erogazione nell'ambito delle attività ospedaliere a rischio di interruzione (in particolare per la parte medicina di emergenza e medicina generale), si richiama il sopracitato intervento normativo in materia di fabbisogni del personale del SSN e di accesso alla professione medica (v. ante).

Di tali fabbisogni si terrà conto nella prossima sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 da concordare con le regioni.
L’attuazione dei LEA dovrà, inoltre, essere garantita attraverso gli aggiornamenti del Programma nazionale Esiti e del Piano nazionale delle Cronicità, per uniformarne l’erogazione nelle diverse regioni, oltre che mediante un futuro regolamento, finalizzato ad individuare gli standard qualitativi e strutturali dell’assistenza territoriale.
Con riferimento all'assistenza ospedaliera, si ricorda il decreto 2 aprile 2015, n. 70, che definisce gli standard quali-quantitativi e strutturali. È stata, inoltre, sancita l’Intesa su uno schema di decreto diretto a stabilire la disciplina per la valutazione dell’assistenza sanitaria garantita dai sistemi sanitari regionali.

Funzionamento del Sistema Sanitario: In merito, è già stato adottato a febbraio scorso, in Conferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (PNGLA) – che le regioni devono recepire con intesa entro 60 giorni – che ha la finalità, tra l’altro, di regolamentare in maniera più efficiente l’accesso informatico alle agende di prenotazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, prevedere tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali, indicare un sistema di valutazione della dirigenza sanitaria in base al raggiungimento degli obiettivi di garanzia dei LEA;

Edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture: Si fa riferimento alla ricognizione effettuata dal Ministero della salute sul fabbisogno di interventi infrastrutturali di edilizia sanitaria, indicando, peraltro, il termine di fine marzo per l’insediamento (non ancora ufficializzato) presso il Ministero della salute di un’apposita cabina di regia diretto a selezionare le priorità d’intervento.

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Notizie Aiop Nazionale

Come immagini l'Aiop Giovani del futuro?

Un breve video sulla prospettiva di Aiop Giovani vista da chi ne fa parte

Una semplice domanda, posta a chi vive l'Associazione all'interno di Aiop Giovani: "Cosa è per te Aiop Giovani, come immagini il futuro?". Le risposte riguardano i temi dell'Associazione a 360 gradi, le aspettative, i progetti, la comunicazione. In 4 minuti e mezzo la visione del futuro di Aiop Giovani.


Gdpr, i moduli per comunicare la nomina del Dpo sono online

Com'è noto, il 25 maggio scorso il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è diventato pienamente efficace e quindi vincolante per tutte le imprese operanti sul territorio europeo. Il Garante nazionale per la privacy ha pubblicato sul proprio sito web un’informativa con cui si ricorda che occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante stesso, il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati o RPD (anche Data Protection Officer o DPO), se designato.

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.

Mancato consenso informato e risarcimento del danno

Cassazione civile, ordinanza n. 11749 del 15 maggio 2018

Con l'ordinanza n. 11749 del 15 maggio 2018, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del diritto al consenso informato, intesa come lesione del diritto all'autodeterminazione, anche in mancanza della prova del danno alla salute patito dal paziente.
La pronuncia è intervenuta in relazione alla vicenda di un paziente operato in una casa di cura per una cataratta sottocapsulare all’occhio sinistro, sfociata poi invece in un trapianto di cornea. In seguito all'intervento, il paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni per violazione da parte del medico “dell’obbligo di renderlo edotto, tramite il consenso informato, del tipo di intervento, dei suoi rischi e delle possibili complicanze”, cui sarebbe conseguita la perdita della possibilità di esercitare consapevolmente una serie di scelte personali come quella di non sottoporsi all'intervento o di farsi operare in un momento successivo o di scegliere un'altra struttura ritenuta più adeguata.

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