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Notizie dalla Liguria

Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

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Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

Workshop Aiop - Genova, 10 aprile 2019

Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico.
È l’obiettivo del workshop organizzato da Aiop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa”, che si è tenuto a Genova il 10 aprile.
Negli ultimi anni la sanità integrativa ha vissuto una crescita accelerata: gli italiani che usufruiscono di forme integrative sono più che raddoppiati, passando dai circa 6 milioni del 2010 ai quasi 13 milioni del 2018, con un incremento di spesa del 30% circa.
Quello della assistenza sanitaria integrativa è un mondo complesso e articolato, che vede la presenza di molteplici attori: da chi è chiamato a interpretare una domanda collettiva; a chi intermedia i rischi, a chi gestisce le pratiche e negozia gli accordi, a chi, infine, produce ed eroga le prestazioni. I differenti attori interagiscono tra loro in maniera diversificata, configurando circuiti “attese-risorse-prestazioni” molto variegati.
Il workshop ha riunito i principali interlocutori del sistema per promuovere un confronto costruttivo sul ruolo che l’assistenza sanitaria integrativa potrebbe sviluppare nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
L’Aiop, oltre a rappresentare la maggior parte degli ospedali di diritto privato del Servizio sanitario nazionale, è rappresentativa, anche, di strutture sanitarie che erogano prestazioni nel settore della sanità integrativa.
L’evento, aperto da Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria, ha visto la partecipazione di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, vice Presidente e Assessore alla sanità della Regione Liguria, del Presidente Nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, dei Rappresentanti dei principali player del mercato assistenziale-assicurativo e dei Presidenti nazionali delle principali organizzazioni rappresentative degli erogatori di prestazioni sanitarie.

“Il dibattito, incentrato sulla legittimazione e sul ruolo della sanità integrativa, si focalizza sulle funzioni duplicative, ovvero su quelle prestazioni in teoria già coperte dal SSN, rispetto a quelle non incluse nei LEA” – ha dichiarato Mario del Vecchio, docente dell’Università Bocconi e responsabile dell’Osservatorio consumi privati in sanità. “Il tema è mal posto per almeno due motivi. Il primo è che gli effetti sul SSN di un consumo privato possono risultare complessivamente positivi per tutta la collettività. Il secondo è che alla base dell’incremento dei consumi privati, non c’è tanto la crisi del SSN, quanto la ricerca di condizioni di fruizione di servizi sanitari che difficilmente possono essere assicurati dal Servizio pubblico.”
I cittadini rinunciano ad altri consumi perché vogliono vedere soddisfatte le loro attese in termini di prestazioni sanitarie e di tutela della salute in genere. In questa prospettiva, la filiera della sanità integrativa deve essere in grado di minimizzare i costi di transazione.
“É fondamentale per l’affidabilità e la credibilità del sistema” – ha sostenuto Francesco Berti Riboli, Coordinatore della Commissione nazionale Aiop Sanità integrativa – che gli attori coinvolti lavorino per rendere i processi della sanità integrativa fluidi, trasparenti ed efficienti. E ciò è possibile con la standardizzazione di molti di questi processi, utilizzando piattaforme adeguate e “neutrali”, nomenclatori comuni, affinché la legittima differenziazione delle offerte assistenziali non si trasformi in una babele di linguaggi che appesantisce i processi, rendendoli inefficienti e onerosi”.

La scelta di organizzare l’evento a Genova non è stata casuale.
“La presenza di Aiop a Genova – ha dichiarato Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop – testimonia la nostra vicinanza a questa città, ai genovesi e all’intero sistema produttivo di un territorio che ha vissuto un dramma di incommensurabile entità.
In una stagione nella quale il nostro SSN si trova ad affrontare criticità, che necessitano indifferibili scelte strutturali, questo incontro su un tema così importante come quello della sanità integrativa dimostra l’attenzione che l’ospedalità privata ha nei confronti degli interessi reali e prioritari dei cittadini e dei territori del nostro Paese, soprattutto nei confronti di quelli che hanno subito eventi che mai si vorrebbe vivere.
Parlare oggi di Sanità integrativa non significa dibattere di prestazioni che riguardano pochi privilegiati ma di un complemento e completamento di un SSN, che necessità, che vengano assunte, senza ulteriori indugi, determinazioni, finalizzate a perversare e custodire il suo assetto universalistico”.

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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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