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Notizie dalla Liguria

Manovra: stanziati 150 milioni, nel triennio 2019/2021, per ridurre le liste d’attesa

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Manovra: stanziati 150 milioni, nel triennio 2019/2021, per ridurre le liste d’attesa

Barbara Cittadini, Presidente nazionale AIOP

Negli ultimi anni, abbiamo avuto modo di rilevare come uno degli effetti più evidenti della costante, progressiva e ingravescente riduzione delle risorse sia stata una delle cause dell'incremento delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Un fenomeno percepito dai cittadini come una forte criticità del Ssn, in quanto compromette l’accessibilità e la fruibilità ai servizi necessari alla tutela della loro salute.
Nella prima bozza della Legge di bilancio 2019 si evince che, per ridurre le liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, sono stati stanziati 150 milioni di euro, equamente distribuiti nel triennio. L'obiettivo è l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture.
Le risorse a disposizione saranno ripartite tra le Regioni, in base a modalità individuate da un apposito decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. L’azione del Governo per ridurre le liste d’attesa è una scelta appropriata e siamo pronti a dare il nostro contributo come AIOP, mettendo a disposizione tutta la rete delle nostre strutture. Una scelta, in tal senso, implicherebbe un ampliamento dell'offerta di servizi e prestazioni nei territori, per garantire agli italiani una risposta efficace, efficiente e tempestiva alla loro domanda di salute.
Registriamo, favorevolmente, una determinazione che dimostra la sensibilità del Governo rispetto ad una reale emergenza sanitaria e nei confronti della quale c’è una grande aspettativa da parte degli cittadini.
Siamo a disposizione per individuare azioni sinergiche, rapide ed efficaci nell’interesse del Paese. Siamo, fin da subito, disponibili a lavorare con il Ministero e le Regioni affinché possano essere individuate modalità per garantire una risposta di qualità alla domanda di salute.
Buona iniziativa del Governo, anche se vi sono molti altri temi da affrontare.
Al di là dei 150 milioni per le liste d’attesa, per la sanità, nella prima bozza della Manovra, non sono previsti altri correttivi che, a nostro avviso, sono importanti per invertire il trend di disinvestimento sul settore degli ultimi anni che, benché, resosi necessario da un indiscutibile crisi economica e finanziaria del Paese ha, incontrovertibilmente, depotenziato il suo Ssn, sia nella sua componente pubblica che in quella privata accreditata. Sono, inoltre, solo menzionate, ma non ancora definite, le misure relative alle nuove assunzioni per i medici specializzandi e quelle inerenti il rinnovo contrattuale 2019-2021.
Altre misure per la sanità non sono previste dalla legge di Bilancio, ma potrebbero rientrare nei prossimi provvedimenti del Governo. A partire, per esempio, dall’eliminazione del vincolo all’utilizzo del privato accreditato, imposto dal Dl 95, che, se in un momento di emergenza del Paese poteva essere, ancorché fortemente penalizzante, comprensibile, risulta ingiustificabile in una fase nella quale si registra un’esigenza di dare risposte ai cittadini, in termini di servizi e prestazioni che risultano carenti. Va, indubbiamente, tenuto conto che il percorso della Manovra è appena, iniziato e, quindi, c’è ancora tempo per eventuali modifiche e integrazioni.
La formazione culturale dell’Associazione che ho il privilegio di rappresentare e quella mia personale non mi consente di cedere né a facili ottimismi, né a visioni apologetiche: siamo troppo abituati a misurarci con la realtà per non sapere di quali difficoltà è lastricato il nostro quotidiano confronto con le Istituzioni, con la burocrazia, con le forze politiche, ma una realtà di strutture sanitarie, come quella che oggi Aiop rappresenta, che vanta un livello attestato sugli standard delle società più evolute, per l’impegno quotidiano che i nostri imprenditori hanno dato prova di essere capaci di mettere a servizio di un progetto di Sistema, non può, neanche, cedere né a un pessimismo cronicizzato, né a un fatalismo non proattivo.
L’Aiop continuerà a fare la sua parte per vedere riconosciuto il ruolo sanitario, economico, sociale che ha e che è importante per il Paese. Deve, infatti, essere ribadito, l’obiettivo comune di Governo, Enti locali e operatori del Servizio sanitario nazionale: la tutela della salute e del benessere degli italiani per il raggiungimento della quale tutti, strutture pubbliche e private accreditate, devono lavorare in piena sinergia.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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