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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

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La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona.
La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Da Costante Degan a Rosy Bindi, dalla revisione del famigerato decreto dell’agosto ’77 sui requisiti ed il riconoscimento del ruolo dell’Aiop con la partecipazione di un proprio rappresentante nel Consiglio sanitario nazionale, alla Riforma del DLgs 502 del 1992, con la battaglia per contrastare il ritorno al monopolio pubblico della sanità ed il primato della programmazione regionale, passando attraverso la rivoluzione dei DRG. Un lungo percorso segnato da successi e da periodi di duro confronto con alcuni settori delle istituzioni manifestamente avversi ad un’idea di servizio pubblico per la salute caratterizzato da concetti come la competizione virtuosa tra i suoi protagonisti, la loro parità sul piano dei requisiti e del riconoscimento economico dei servizi forniti ai cittadini, al diritto ad essere controllati e valutati da un ente realmente terzo e indipendente.
Sono stati questi ultimi i tratti caratteristici ed i punti di riferimento della sua presidenza, insieme alla passione con la quale ha seguito le alterne vicende di uno dei settori dell’assistenza a lui più cari, quello della neuropsichiatria, riuscendo a ridefinire un ruolo del privato ben supportato dal riconoscimento della definizione di strutture “ad indirizzo neuropsichiatrico”, facendo così fronte alle profonde e generalizzate carenze dei servizi territoriali e sviluppando nel tempo un riconosciuto livello di competenza clinica e di qualità di alto livello.
Un’altra grande passione di Gustavo Sciachì - che è stato anche alla guida dell’associazione europea dell’ospedalità privata (UEHP) nel biennio 1991-92 - è rappresentata dalla rivista “Ospedalità privata”, di cui divenne direttore editoriale nel 1988 e che seguì come direttore responsabile fino al termine del suo ciclo. L’ultimo editoriale, dedicato alla pubblicazione degli atti del Forum sanità 2006, portava un titolo emblematico ed ancora profondamente attuale: “Competitività nella qualità o ritorno al monopolio?” e conteneva una sferzante riflessione ispirata dalle considerazioni sulla tormentata applicazione della legge 833 del 1978: ”C’est la vie. Qualche cosa se ne va, qualche cosa non muore mai: come i polverosi pregiudizi, le ottuse ostilità, le concrete difficoltà quotidiane, che conosce benissimo chi è chiamato a confrontarsi ogni giorno con la dura realtà, magari tra riconoscimenti e salamelecchi vagamente ipocriti”.
Grazie alla sua esperienza come avvocato, alla sua grande capacità di farsi ascoltare unita al coraggio di dire sempre la verità ad ogni costo, è riuscito a far sentire la voce dell’Associazione ai più alti livelli istituzionali, tracciando nel contempo la strada per l’ospedalità privata del futuro: “Un’ospedalità privata proiettata verso il 2000 non possiede altra alternativa che qualificarsi per garantirsi un avvenire prospero e stabile. L’esigenza irrinunciabile per il nostro settore di ottenere dignità e stabilità di collocazione all’interno del SSN non può essere compiutamente soddisfatta se non si sviluppa contemporaneamente una sempre maggiore qualificazione che elevi gli standard terapeutici ed assistenziali. È evidente che l’attuazione di un simile programma richiede impegno ed implica oneri, ma costituisce altresì una solida garanzia per ottenere il pieno riconoscimento di un ruolo realmente complementare, che offra concrete possibilità di sviluppo. Ciò in contrapposizione a quella “cultura dell’emarginazione” che vorrebbe relegare il privato in uno spazio residuale, spingendolo a dequalificarsi con una competizione imperfetta, fondata su criteri di retribuzione non rispondenti ad un principio di equità”.
Per molti associati è stato un amico, un prezioso compagno di strada, e per moltissimi un maestro.
Lo ricordiamo con affetto e gratitudine.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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