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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

Le strutture sanitarie sono pronte per le nuove regole sulla privacy

Intervista a Filippo Leonardi, Direttore generale Aiop

Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali diventerà pienamente operativo il prossimo 25 maggio e per quella data le strutture sanitarie private iscritte all'Aiop saranno pronte. Ad assicurarlo è il direttore generale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, Filippo Leonardi, presente all'evento organizzato a Roma da Scudomed e Area Medici dal titolo "La privacy nella sanità: il sistema sanzionatorio e l'attività ispettiva".

Aliquota al 4% per l’installazione di attrezzature per disabili

Le attrezzature installate presso le case di cura per pazienti disabili, quali i letti elettrici, sono soggetti ad aliquota del 4%, quando gli stessi sono effettivamente utilizzati per persone affette da malformazioni permanenti. In applicazione della normativa della privacy, la struttura non deve consegnare al cessionario la documentazione indicante i soggetti utilizzatori, ma un’attestazione inerente l’esistenza di certificati attestanti l’uso per tali soggetti.

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

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