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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Come blindare i dati sanitari dei propri clienti

European Brokers insieme a Scudomed

La European Brokers, leader italiano nelle consulenza del rischio per la sanità privata e religiosa, insieme a Scudomed per “blindare” i dati sanitari dei propri clienti. ll Garante Europeo, Giovanni Buttarelli, introduce il nuovo libro sul tema della privacy nella sanità.
La data è fissata per il 25 maggio prossimo quando sarà definitivamente implementato il Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali che assicura una disciplina uniforme ed armonizzata tra tutti gli Stati membri. Il mondo giuridico e quello della sanità si sono confrontati durante il convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma con il contributo scientifico di Scudomed e la partecipazione di European Brokers presso la Corte di Cassazione il 13 febbraio scorso.

Biomaterials and novel technologies for healthcare

Frascati (Roma), 8-11 ottobre 2018

La 2a Conferenza Internazionale BioMaH “Biomaterials and Novel technologies for Healthcare” si terrà a Frascati (Roma) dall'8 all'11 ottobre 2018.
Prevede keynotes di importanti esperti del settore biomedicale. La seconda edizione è stata pensata per facilitare la comunicazione tra medici, scienziati e professionisti, per condividere le loro esigenze e discutere la loro ricerca e le possibili soluzioni, in un'atmosfera internazionale, con keynote e presentazioni oral e poster.
Al centro del confronto: i modelli 3D per la ricerca sul tumore, il sistema cardiovascolare, l'odontoiatria, l'apparato musculoscheletrico/ortopedia, l'oftalmologia, le tecnologie basate sulla spettroscopia per uso clinico e la traslazione delle scoperte dei biomateriali nell'uso clinico.

Linee guida per la revisione delle reti cliniche

Accordo ai sensi del punto 8.1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015

Il 24 gennaio scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo sul documento contenente le "Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti tempo dipendenti".
Il documento è stato adottato ai sensi del punto 8.1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015 che prevede che "all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale" con specifico riferimento, tra l'altro, alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita.

Consenso informato. Il paziente deve provare il nesso causale

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2369 del 31 gennaio 2018

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2369/2018 ha avuto modo di pronunciarsi su un caso di responsabilità medica per difetto del consenso informato.
La vicenda trae origine da un parto a cui si rendeva necessario operare tramite taglio cesareo che si concludeva in maniera positiva.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il consenso informato è inderogabile e non può prestarsi per via tacita o presuntiva. Allo stesso tempo ha dichiarato che il paziente ha l’onere di provare, anche per via presuntiva, che a seguito di informazione circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze non avrebbe prestato il proprio consenso.

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