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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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La nuova generazione di indicatori promossa dall’Ocse

I cittadini valutano i Sistemi sanitari

L’Ocse, nella sua funzione istituzionale di forum per un confronto tra governi, parte datoriale e sindacati, volto ad identificare le migliori prassi nell’ambito dell’economia di mercato, sta dedicando sempre maggiore attenzione alla sanità, come settore strategico per una crescita inclusiva e sostenibile, generatore di occupazione, driver dell’innovazione. I trentacinque Paesi aderenti all’Ocse dedicano in media il 10% del Pil alla sanità e pertanto i sistemi sanitari sono impegnati a dimostrare che i servizi erogati rispondono al criterio value for money e sono in linea con i bisogni legati all’invecchiamento ed alle maggiori esigenze della popolazione. Per tale motivo l’Ocse, accogliendo l’invito dei ministri della sanità dei Paesi membri, riunitisi nel 2017, ha deciso di approfondire l’esame dei sistemi sanitari, ponendosi dal punto di vista dei cittadini. E’ stato lanciato di conseguenza un nuovo programma statistico volto a verificare le performance dei sistemi sanitari sotto il profilo della risposta ai bisogni sanitari della popolazione come percepite dai pazienti. PaRIS ( The Patient-Reported Indicators Survey) è un’iniziativa destinata appunto a promuovere un’inedita generazione di indicatori per costruire un sistema di valutazione innovativo destinato a concretizzare una prospettiva realmente centrata sui cittadini, a migliorare la qualità dei servizi, a ridurre gli sprechi e a garantire un’effettiva tutela della salute.

Legge Gelli. Identikit del medico a rischio contenzioso

Ortopedici e ginecologi nel mirino. I più prudenti sono maschi e del nord: sul provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in collaborazione con Consulcesi Club, online il corso “guida” per medici e strutture sanitarie

Oncologi, ortopedici, chirurghi e ginecologi. Medici in prima linea per diagnosi e terapie spesso ad alto rischio e che, più di altri, si trovano ad affrontare un potenziale contenzioso legale. Secondo le statistiche, infatti, le specializzazioni maggiormente soggette a denunce per prestazioni diagnostiche sono: l’oncologia (19%), l’ortopedia (16,4%), la ginecologia e l’ostetricia (12,4%); per quanto riguarda le terapie spicca ancora l’ortopedia (20,3%), la chirurgia generale (13,4%) la ginecologia e l’ostetricia (12,1%).

Tecnologie all’avanguardia di decontaminazione e sterilizzazione nei servizi di pulizia degli ambienti sanitari

Nella battaglia contro le infezioni contratte in ambiente ospedaliero sono impegnati tutti gli operatori professionali: dai medici agli infermieri, dagli operatori sanitari agli addetti ai servizi di pulizia e disinfezione. Ad ognuno si chiede un grande impegno per rispettare le linee guida e le corrette procedure operative nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il nuovo Regolamento privacy

Workshop - Ingresso libero - 19 aprile 2018 ore 14:30-17:30 - Sala MELODIA Centro Servizi Blocco B

La scelta nasce dall’esigenza di consentire a tutte le strutture sanitarie di adeguare il proprio sistema privacy, definito dal Codice privacy del 2003 DLgs 30/6/2003, n.196, a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 GDPR, che sarà pienamente efficace in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

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