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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

A Roma per la presentazione del 15° Rapporto Ospedali & Salute

Senato della Repubblica, 17 gennaio 2018 ore 10:00

L’Aiop, in collaborazione con Ermeneia, presenterà alle Istituzioni, agli operatori e agli studiosi del settore il Rapporto annuale sull’attività svolta dagli ospedali pubblici e privati in Italia. Lo studio si sofferma dettagliatamente sull’entità e la qualificazione dei servizi sanitari, sull’evoluzione del settore, sui costi, sulle difficoltà di accesso e sulla qualità percepita dai cittadini.

Sicurezza delle cure, comunicazione, sostenibilità. L’eredità del 2017.

“La vita comincia e finisce. L’impronta che lasci, quella resta. Se sei stato utile a qualcuno. Se hai lasciato il mondo un po’ più a posto di come l’hai trovato. E se hai completato il tuo percorso, così come volevi tu, allora sei fortunato." (Giuseppe Rotelli).

Il 2017 è stato sicuramente un anno che lascerà la sua impronta nella storia di chiunque lavori all’interno di una struttura sanitaria. Tutto è cambiato creando le basi per l’evoluzione, si spera positiva, del rapporto tra medicina e società civile.
È stata approvata la legge Gelli–Bianco. Una legge complessa e controversa, odiata da molti e amata da altri. A prescindere dal pensiero di ciascuno di noi sui singoli articoli della stessa, è necessario riflettere sul vero messaggio che ha voluto lasciare. La sicurezza delle cure passa attraverso “…l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali tecnologiche ed organizzative” (art. 1).

Licenziato dopo due anni dal fatto. Al lavoratore non spetta la tutela reintegratoria

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 30985 del 27 dicembre 2017

Lungamente la giurisprudenza si è trovata ad affrontare questioni afferenti licenziamenti disciplinari che, seppur motivati, erano stati contestati dal datore di lavoro con notevole e ingiustificato ritardo, aderendo a due orientamenti contrastanti: il primo negava il carattere sostanziale al vizio di intempestiva contestazione disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria ed un secondo che reputava l'immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento stesso, la cui mancanza consentiva la tutela reintegratoria, anche nella vigenza del novellato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

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