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Notizie dalla Liguria

Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

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Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

Barbara Cittadini e Gabriele Pelissero

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con circolare 1/3/2019, n.48610, ha esteso l’applicazione dell’iper ammortamento nel settore sanitario agli investimenti relativi a:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
-sistemi automatizzati da laboratorio.

Si tratta, come ben sapete, di investimenti tutti riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” e, quindi, per noi molto importanti. Quanto stabilito dal Mise assume, quindi, una particolare validità per la quale dobbiamo essere, particolarmente, orgogliosi. Ottenere questo risultato è stato reso possibile, anche, grazie alla preziosa sinergia d’azione con il gruppo Sanita di Assolombarda.
Il Ministero ha riconosciuto la validità delle argomentazioni che, nel corso dei lavori preparatori della legge di stabilità 2018, il Vicepresidente nazionale di AIOP aveva avuto modo di esporre in audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (7/11/2017).
In particolare, tra le varie richieste, veniva posta l’attenzione sull’applicazione della supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing (il cosiddetto iper ammortamento), così come disciplinata dall’art. 1, comma 9 e sgg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, nonché dall’allegato A alla medesima legge, nel quale risultano elencate le categorie di beni strumentali per i quali è previsto l’accesso alla norma.
La richiesta era quella di includere, tra le categorie definite dall’Allegato A, le grandi apparecchiature sanitarie di diagnostica per immagini e diagnostica interventistica, di radioterapia e radiochirurgia, di medicina nucleare, di sistemi robotizzati.
Oggi queste nostre istanze sono state di fatto accolte.

In allegato, troverete i dettagli applicativi e gli aggiornamenti previsti dalla legge 30/12/2018, n.145 (legge di bilancio 2019, art.1, co.60), ai quali Vi invito a porre attenzione, grazie agli strumenti interpretativi del nostro consulente prof. Maurizio Leo, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’istituto.
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Notizie Aiop Nazionale

Scuola di Rete 2018

Bologna, 2 ottobre

Riprendono gli incontri della Scuola di Rete Aiop che si terrà il prossimo 2 ottobre a Bologna, presso l'Hotel NH De La Gare. Il Corso è destinato ai funzionari e responsabili delle Sedi regionali, ma anche ai Presidenti delle Sedi regionali Aiop, in particolar modo quelli delle Sedi regionali non strutturate, prive quindi di collaboratori dedicati.
L'incontro sarà come sempre un’occasione formativa, ma anche per rinsaldare i nostri vincoli associativi e di forte amicizia e collaborazione.
I contenuti del programma di questa edizione sono molto operativi, incentrati sulla implementazione del sistema privacy nelle Sedi regionali dell’Associazione, sulle nuove procedure per la fatturazione elettronica, sull’organizzazione del nuovo Centro studi della Sede nazionale, e su altri aspetti pratici del nostro lavoro, come la predisposizione dei bilanci secondo il modello nazionale e l’utilizzo di Google Forms per l’organizzazione di eventi associativi regionali.

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.

Responsabilità medica a fronte di complicanze e cartella clinica lacunosa

Tribunale di Como, sentenza del 23 aprile 2018

Il Tribunale di Como, nel giudizio deciso con la sentenza del 23 aprile scorso, è stato investito della richiesta risarcitoria formulata da una donna che, dopo aver subito un intervenuto chirurgico a un arto inferiore, presentava una ridotta capacità motoria ricollegabile, secondo la paziente, all'operazione eseguita in regime di day hospital presso una struttura sanitaria. Nonostante i possibili sintomi di complicanze manifestatisi immediatamente dopo il trattamento terapeutico, il personale medico non si era attivato finquando, pochi giorni dopo le dimissioni la situazione si aggravava e portava alla paralisi dell'arto.
Il giudice di merito, conformemente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, da un lato, che le complicanze di un intervento chirurgico di routine sono presuntivamente addebitate al personale sanitario che ha prestato la propria opera professionale, e dall'altro, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente.


Privacy. Il D. lgs.101/2018 e i dati sanitari

Le novità introdotte dal legislatore nazionale dopo il GDPR

Il D. lgs. n. 101/2018 - di seguito ‘Decreto’ - (recante le disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in tema di privacy al Regolamento europeo n. 679/2016) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 ed entra in vigore il 19 settembre.
La tecnica utilizzata è stata quella di novellare il D. lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) attraverso integrazioni ed abrogazioni.
Il Decreto, all’ art. 1, ha riconosciuto la centralità in materia di protezione dei dati del GDPR, né poteva fare diversamente. Per cui, al momento attuale, la disciplina del trattamento e della protezione dei dati è affidata sia al GDPR che al Codice privacy corretto dal Decreto 101/18 (art. 2).
L'approfondimento analizza, sia pur in maniera sommaria, quali parti del Decreto interessano, tra gli altri, i dati sanitari.


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