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Notizie dalla Liguria


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Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Niccolò de Arcayne, Relazioni Istituzionali e Internazionali

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

La struttura del DEF

La struttura del Documento di Economia e Finanza è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta da tre sezioni e da una serie di allegati.
Nello specifico, quando si parla di sezioni e allegati, si fa riferimento alle seguenti:

Sezione 1/Programma di stabilità: deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

Sezione 2/Analisi e tendenze della finanza pubblica: riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente;

Sezione 3/Schema del Programma Nazionale di riforma (PNR): documento che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Iter di approvazione

Il DEF viene trasmesso alle Camere, affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento.
Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma (contenuti nel documento) vanno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Che cos'è il Semestre Europeo?

Si definisce Semestre europeo l’arco temporale nel corso del quale avviene la gestione dell’iter di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell’UE.
Generalmente, tale periodo, si articola per fasi e nel seguente modo:

novembre: presentazione da parte della Commissione dell’Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni integrate per Paese, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito;

dal 15 al 30 aprile (Indicativamente la seconda metà del mese): gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda parte dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il c.d. Two-pack), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) di ciascun Stato membro.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e il tema della Salute

In materia di sanità, il documento del PNR prende in considerazione gli interventi di governo già inseriti nella nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), focalizzandosi sui seguenti aspetti:

Politiche del personale: Viene confermato l’intervento che attiene un’individuazione dei fabbisogni del personale più adeguata e approfondita dispetto alla reali necessità, in base alla recente normativa sul pubblico impiego che ha introdotto la pianificazione triennale (D.Lgs. 75/2017). L’aggiornamento dei parametri di spesa per il personale sanitario, diretto a garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso lo sblocco del turnover, è contenuto nel c.d. DL crescita (di prossima pubblicazione). Sono, inoltre, previste le misure del completamento dei processi di assunzione e stabilizzazione del personale e dell’aumento delle borse di studio per formare i medici specialisti e di medicina generale, oltre che una modifica della normativa in materia di dirigenza sanitaria innovata già nel 2016.

Governance della spesa sanitaria: Il Programma richiama i due documenti prodotti dal Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e sui dispositivi medici: il primo, finalizzato ad elaborare proposte concrete per garantire trasparenza ed efficienza della spesa farmaceutica, il secondo su strumenti innovativi per la gestione ed il controllo della spesa per dispositivi medici.

Innovazione e ricerca in campo sanitario: Si richiama l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, che attiene l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini e l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, in tutte le regioni, volto a consentire l’interconnessione dei sistemi informativi del SSN, per definire il percorso seguito dal paziente nelle strutture sanitarie e i livelli assistenziali forniti.

Monitoraggio, aggiornamento e attuazione dei LEA: Al fine di garantire l’attuazione dei Livelli Essenziali e del relativo monitoraggio, consentendone l’erogazione nell'ambito delle attività ospedaliere a rischio di interruzione (in particolare per la parte medicina di emergenza e medicina generale), si richiama il sopracitato intervento normativo in materia di fabbisogni del personale del SSN e di accesso alla professione medica (v. ante).

Di tali fabbisogni si terrà conto nella prossima sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 da concordare con le regioni.
L’attuazione dei LEA dovrà, inoltre, essere garantita attraverso gli aggiornamenti del Programma nazionale Esiti e del Piano nazionale delle Cronicità, per uniformarne l’erogazione nelle diverse regioni, oltre che mediante un futuro regolamento, finalizzato ad individuare gli standard qualitativi e strutturali dell’assistenza territoriale.
Con riferimento all'assistenza ospedaliera, si ricorda il decreto 2 aprile 2015, n. 70, che definisce gli standard quali-quantitativi e strutturali. È stata, inoltre, sancita l’Intesa su uno schema di decreto diretto a stabilire la disciplina per la valutazione dell’assistenza sanitaria garantita dai sistemi sanitari regionali.

Funzionamento del Sistema Sanitario: In merito, è già stato adottato a febbraio scorso, in Conferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (PNGLA) – che le regioni devono recepire con intesa entro 60 giorni – che ha la finalità, tra l’altro, di regolamentare in maniera più efficiente l’accesso informatico alle agende di prenotazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, prevedere tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali, indicare un sistema di valutazione della dirigenza sanitaria in base al raggiungimento degli obiettivi di garanzia dei LEA;

Edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture: Si fa riferimento alla ricognizione effettuata dal Ministero della salute sul fabbisogno di interventi infrastrutturali di edilizia sanitaria, indicando, peraltro, il termine di fine marzo per l’insediamento (non ancora ufficializzato) presso il Ministero della salute di un’apposita cabina di regia diretto a selezionare le priorità d’intervento.

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Notizie Aiop Nazionale

Genomica. Documento sul Piano per l'innovazione del sistema sanitario

Intesa del 26 ottobre 2017

Il 26 ottobre 2017, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è pervenuta ad un'intesa sul documento recante il «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche».
Con l'intesa, pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio scorso, le Regioni si impegnano quindi a recepire obiettivi, azioni e indicatori sintetizzati nel capitolo 9 del Piano stesso, per delineare le modalità con cui l'innovazione della genomica si debba innestare nel servizio sanitario nazionale negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, conseguentemente ai risultati degli interventi di responsabilità centrale. Le successive azioni di attuazione del Piano, con particolare riferimento alla definizione di PDTA, piani di implementazione, registri e regolamenti, andranno adottate mediante un'ulteriore intesa.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si oppone al trasferimento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 29054 del 5 dicembre

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con una doppia motivazione, ovvero per l’inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro e per giustificato motivo oggettivo conseguente ad una dedotta organizzazione aziendale.

Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria

Cassazione civile - sez.III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2018

L’art. 7 della l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
La responsabilità della casa di cura, come altrettanto conosciuto, si fonda su un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito ‘di spedalità’ ovvero ‘di assistenza sanitaria’.
Nel caso in argomento, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2060 del 29 gennaio scorso, ha condannato al risarcimento una struttura sanitaria nella quale dei sanitari di fiducia di una degente, il giorno prima dello svolgimento di un’operazione di inserimento di una protesi all’anca, le avevano effettuato un prelievo del sangue per una eventuale autotrasfusione in sede operatoria.


Regolamento privacy. Le indicazioni della Commissione europea

Comunicazione del 24 gennaio 2018

Il 6 aprile 2016 l'UE ha varato la nuova normativa in materia di protezione dei dati, adottando un pacchetto di riforme, di cui fa parte il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che - a due anni dall’entrata in vigore - dovrà essere applicato direttamente ed obbligatoriamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 25 maggio 2018. Nonostante l’approssimarsi di tale scadenza, si rendono ancora necessari notevoli adeguamenti per determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti ad opera degli Stati membri o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte delle autorità nazionali garanti. Per tali ragioni, il 24 gennaio scorso, a soli cento giorni dall’applicazione del Regolamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida destinate a rendere più agevole l’introduzione delle nuove regole sulla protezione dei dati negli ordinamenti nazionali.

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