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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Genomica. Documento sul Piano per l'innovazione del sistema sanitario

Intesa del 26 ottobre 2017

Il 26 ottobre 2017, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è pervenuta ad un'intesa sul documento recante il «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche».
Con l'intesa, pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio scorso, le Regioni si impegnano quindi a recepire obiettivi, azioni e indicatori sintetizzati nel capitolo 9 del Piano stesso, per delineare le modalità con cui l'innovazione della genomica si debba innestare nel servizio sanitario nazionale negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, conseguentemente ai risultati degli interventi di responsabilità centrale. Le successive azioni di attuazione del Piano, con particolare riferimento alla definizione di PDTA, piani di implementazione, registri e regolamenti, andranno adottate mediante un'ulteriore intesa.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si oppone al trasferimento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 29054 del 5 dicembre

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con una doppia motivazione, ovvero per l’inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro e per giustificato motivo oggettivo conseguente ad una dedotta organizzazione aziendale.

Contratto di spedalità e responsabilità della struttura sanitaria

Cassazione civile - sez.III, sentenza n. 2060 del 29 gennaio 2018

L’art. 7 della l. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli – Bianco) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
La responsabilità della casa di cura, come altrettanto conosciuto, si fonda su un contratto atipico a prestazioni corrispettive, definito ‘di spedalità’ ovvero ‘di assistenza sanitaria’.
Nel caso in argomento, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2060 del 29 gennaio scorso, ha condannato al risarcimento una struttura sanitaria nella quale dei sanitari di fiducia di una degente, il giorno prima dello svolgimento di un’operazione di inserimento di una protesi all’anca, le avevano effettuato un prelievo del sangue per una eventuale autotrasfusione in sede operatoria.


Regolamento privacy. Le indicazioni della Commissione europea

Comunicazione del 24 gennaio 2018

Il 6 aprile 2016 l'UE ha varato la nuova normativa in materia di protezione dei dati, adottando un pacchetto di riforme, di cui fa parte il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che - a due anni dall’entrata in vigore - dovrà essere applicato direttamente ed obbligatoriamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 25 maggio 2018. Nonostante l’approssimarsi di tale scadenza, si rendono ancora necessari notevoli adeguamenti per determinati aspetti, come la modifica delle leggi esistenti ad opera degli Stati membri o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati da parte delle autorità nazionali garanti. Per tali ragioni, il 24 gennaio scorso, a soli cento giorni dall’applicazione del Regolamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida destinate a rendere più agevole l’introduzione delle nuove regole sulla protezione dei dati negli ordinamenti nazionali.

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