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Notizie dalla Liguria

Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

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Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

Barbara Cittadini e Gabriele Pelissero

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con circolare 1/3/2019, n.48610, ha esteso l’applicazione dell’iper ammortamento nel settore sanitario agli investimenti relativi a:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
-sistemi automatizzati da laboratorio.

Si tratta, come ben sapete, di investimenti tutti riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” e, quindi, per noi molto importanti. Quanto stabilito dal Mise assume, quindi, una particolare validità per la quale dobbiamo essere, particolarmente, orgogliosi. Ottenere questo risultato è stato reso possibile, anche, grazie alla preziosa sinergia d’azione con il gruppo Sanita di Assolombarda.
Il Ministero ha riconosciuto la validità delle argomentazioni che, nel corso dei lavori preparatori della legge di stabilità 2018, il Vicepresidente nazionale di AIOP aveva avuto modo di esporre in audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (7/11/2017).
In particolare, tra le varie richieste, veniva posta l’attenzione sull’applicazione della supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing (il cosiddetto iper ammortamento), così come disciplinata dall’art. 1, comma 9 e sgg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, nonché dall’allegato A alla medesima legge, nel quale risultano elencate le categorie di beni strumentali per i quali è previsto l’accesso alla norma.
La richiesta era quella di includere, tra le categorie definite dall’Allegato A, le grandi apparecchiature sanitarie di diagnostica per immagini e diagnostica interventistica, di radioterapia e radiochirurgia, di medicina nucleare, di sistemi robotizzati.
Oggi queste nostre istanze sono state di fatto accolte.

In allegato, troverete i dettagli applicativi e gli aggiornamenti previsti dalla legge 30/12/2018, n.145 (legge di bilancio 2019, art.1, co.60), ai quali Vi invito a porre attenzione, grazie agli strumenti interpretativi del nostro consulente prof. Maurizio Leo, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’istituto.
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Notizie Aiop Nazionale


Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno

Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86

Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.

Prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Per quanto riguarda le Case di cura non convenzionate queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La prassi dell’amministrazione finanziaria, in tema di regime di esenzione, rileva, solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione, rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente non ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso, l'applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

Trattamento dei dati e ricerca scientifica tra normativa europea e nazionale

Le regole previste dal GDPR e dalla bozza del decreto di adeguamento

Lo scorso 25 aprile la Commissione europea ha presentato una serie di nuove proposte per facilitare l’utilizzo dei dati all’interno della UE: l’obiettivo dichiarato è spingere l’economia dei dati (secondo i progetti della COM 2017-9 del 10 gennaio 2017 - Costruire una economia dei Dati) per la crescita dei mercati, la creazione di nuovi posti di lavoro (in particolare PMI e start-up) e lo sviluppo della tecnologia.

Nella stessa giornata la Commissione ha emanato nell’ambito dei progetti di sanità digitale una nuova Comunicazione: la COM(2018) 233 (Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society).
I tre punti cardine sono la possibilità dei cittadini di condividere i loro dati oltre le frontiere nazionali, l’uso dei dati per promuovere la ricerca la prevenzione e la medicina personalizzata, lo sviluppo di strumenti digitali per l'empowerment dei cittadini e l'assistenza sanitaria centrata sulla persona.

Tutti i provvedimenti sono basati su una piena e corretta applicazione del nuovo Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR ovvero General Data Protection Regulation) che diventerà pienamente efficace il prossimo 25 maggio.
Ora, questi obiettivi comunitari potrebbero trovare difficoltà ed ostacoli in Italia in ragione di alcune scelte legislative che sembrano scaturire dalla bozza di decreto di adeguamento del GDPR, ancora oggi in discussione.
In particolare sorgono molti dubbi in relazione alle scelte italiane relative all’uso dei dati nell’ambito della ricerca. Non vi è dubbio infatti che il GDPR, pur mantenendo alto il livello di sicurezza dei dati, sembri voler allargare le maglie per favorire l’utilizzo dei dati in tale settore.

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