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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Novità in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

L’Emilia-Romagna impone vaccini per medici e infermieri nei reparti a rischio

In seguito all'introduzione a livello nazionale per tutti gli operatori socio-sanitari e sanitari, dell’obbligo di autocertificazione della situazione vaccinale previsto dal c.d. Decreto vaccini (d.l. n. 73 del 7.06.2017 convertito con l. n. 119 del 31.07.2017), la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con la delibera n. 351 del 12/03/2018, ha introdotto un vero e proprio obbligo vaccinale per medici e infermieri operanti nei reparti più a rischio.

La delibera della Regione Emilia-Romagna potrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento per ulteriori interventi normativi nelle altre Regioni. Per questo motivo la Sede nazionale Aiop continuerà a monitorare l’evoluzione della disciplina nazionale in materia e a darne informazione alle strutture Associate.


Gli sprechi nella spesa sanitaria

Rapporto Ocse "Tackling wasteful spending on health"

L’inefficienza della spesa sanitaria, uno dei maggiori problemi da risolvere per continuare a garantire la sostenibilità dei Sistemi sanitari, è stata analizzata dall’Ocse nel rapporto “Tackling wasteful spending on health”. I dati generali, riferiti ai Paesi membri della stessa Ocse, pubblicati nella sintesi della ricerca sono fin troppo rilevanti: un paziente su dieci riceve un danno evitabile sul luogo di cura, più del 10% della spesa sanitaria è destinata a correggere errori medici evitabili o infezioni ospedaliere. Tra l'altro, alcuni Paesi, tra cui l’Italia, riportano almeno una visita inappropriata su cinque nei servizi di urgenza, il costo dell’apparato amministrativo non presenta spesso una correlazione giustificata con le performance del sistema. Tutto questo senza considerare che in media il 6% della spesa sanitaria è ascrivibile non solo ad errori, ma anche a frodi e corruzione.

La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria

Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.

Con l’entrata in vigore della Legge 24/2017 Gelli-Bianco il 1° aprile 2017, nonostante ad oggi si è ancora in attesa della sua piena attuazione, mancando ancora i tre decreti attuativi legati alla sfera assicurativa, non è prevista alcuna normativa secondaria per gli obblighi di cui all’art. 10, comma terzo che dispone: “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (ndr Azione di Rivalsa) e all'articolo 12, comma 3, (ndr Surroga ex art. 1916) ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

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