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Le novità sul lavoro
Ammortizzatori sociali e Decreto fiscale 2021
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Sospensioni delle riduzioni per i trattamenti di mobilità in deroga - Con la circolare n. 158/2021, l’INPS definisce i criteri di sospensione dell’applicazione delle riduzioni previste degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Nella circolare viene chiarito che per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, non si applicano le riduzioni previste che contemplano una riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
Le novità lavoro sul Decreto-legge n.146/2021: quarantena, congedi parentali e cassa integrazione - Il Decreto Fiscale (Decreto-legge n.146/2021) ha previsto la copertura fino al 31 dicembre 2021 degli eventi di quarantena, che ad ora sono equiparabili ai fini economici alla malattia. L’intervento legislativo ha lo scopo di fornire copertura finanziaria agli eventi connessi alle tutele di malattia a carico INPS e prevede un rimborso annuale di 600 euro per ogni lavoratore che sarà comunque erogato dall’Istituto, previa apposita domanda telematica. Il decreto ha inoltre introdotto novità relativamente ai congedi parentali prevedendo la possibilità per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente, minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. La quarantena dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Sono inoltre prorogati i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica. Prevedendo per CIGD e FIS una durata massima di 13 settimane dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Tale nuovo periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021.