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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi
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La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi

Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26003 del 24 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La controversia, oggetto della pronuncia oggi in commento, trae origine dalla sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico irrogata da un istituto bancario. nei confronti di un dipendente per sei distinti addebiti: sottrazione di carta di debito di un cliente, svolgimento di attività non autorizzate, errori operativi nella gestione di operazioni bancarie e mancata diligenza nell'esecuzione di disposizioni di pagamento. Il giudice di merito, pur non ritenendo dimostrati tutti gli episodi contestati, aveva confermato la legittimità della sanzione sulla base di un solo episodio, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la misura disciplinare applicata secondo i parametri di proporzionalità previsti dal CCNL di settore.

Il ricorrente ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della sanzione non essendo stati accertati tutti i fatti contestati, e aveva inoltre dedotto la tardività della sanzione rispetto alla contestazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando un principio di fondamentale: la sanzione irrogata per plurimi addebiti mantiene la sua legittimità anche quando risulti provato soltanto uno degli episodi contestati, purché tale singolo episodio sia di per sé idoneo a giustificare la sanzione applicata.

Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si fonda su una logica giuridica ineccepibile: se un singolo inadempimento è tale da giustificare una determinata sanzione secondo i parametri di proporzionalità stabiliti dalla contrattazione collettiva, la circostanza che altri addebiti non risultino provati non può inficiare la legittimità del provvedimento disciplinare.

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, "la tesi sostenuta dal ricorrente appare contraria ad ogni logica giuridica, laddove ipotizza che la domanda di Unicredit dovesse essere intesa nel senso che il provvedimento disciplinare potesse essere confermato solo se fossero stati dichiarati esistenti tutti i fatti, anche se uno di essi fosse tale da giustificare da solo l'irrogazione della sanzione applicata".

Il principio trova il suo fondamento nell'articolo 2106 del codice civile, che subordina l'esercizio del potere disciplinare alla sussistenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali, senza richiedere una pluralità di violazioni. La proporzionalità della sanzione deve essere valutata in relazione alla gravità del singolo inadempimento accertato, non alla sommatoria degli addebiti contestati.

Il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità si estende anche alle sanzioni espulsive, come confermato dal richiamo alla precedente sentenza n. 2579 del 2009 che aveva stabilito la legittimità della sanzione "anche espulsiva, irrogata per più addebiti e sorretta anche soltanto da uno di essi".

Per tali motivi, la Corte respingeva il ricorso proposto dal lavoratore confermando la legittimità della sanzione adottata.

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