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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi
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La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi

Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26003 del 24 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La controversia, oggetto della pronuncia oggi in commento, trae origine dalla sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico irrogata da un istituto bancario. nei confronti di un dipendente per sei distinti addebiti: sottrazione di carta di debito di un cliente, svolgimento di attività non autorizzate, errori operativi nella gestione di operazioni bancarie e mancata diligenza nell'esecuzione di disposizioni di pagamento. Il giudice di merito, pur non ritenendo dimostrati tutti gli episodi contestati, aveva confermato la legittimità della sanzione sulla base di un solo episodio, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la misura disciplinare applicata secondo i parametri di proporzionalità previsti dal CCNL di settore.

Il ricorrente ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della sanzione non essendo stati accertati tutti i fatti contestati, e aveva inoltre dedotto la tardività della sanzione rispetto alla contestazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando un principio di fondamentale: la sanzione irrogata per plurimi addebiti mantiene la sua legittimità anche quando risulti provato soltanto uno degli episodi contestati, purché tale singolo episodio sia di per sé idoneo a giustificare la sanzione applicata.

Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si fonda su una logica giuridica ineccepibile: se un singolo inadempimento è tale da giustificare una determinata sanzione secondo i parametri di proporzionalità stabiliti dalla contrattazione collettiva, la circostanza che altri addebiti non risultino provati non può inficiare la legittimità del provvedimento disciplinare.

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, "la tesi sostenuta dal ricorrente appare contraria ad ogni logica giuridica, laddove ipotizza che la domanda di Unicredit dovesse essere intesa nel senso che il provvedimento disciplinare potesse essere confermato solo se fossero stati dichiarati esistenti tutti i fatti, anche se uno di essi fosse tale da giustificare da solo l'irrogazione della sanzione applicata".

Il principio trova il suo fondamento nell'articolo 2106 del codice civile, che subordina l'esercizio del potere disciplinare alla sussistenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali, senza richiedere una pluralità di violazioni. La proporzionalità della sanzione deve essere valutata in relazione alla gravità del singolo inadempimento accertato, non alla sommatoria degli addebiti contestati.

Il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità si estende anche alle sanzioni espulsive, come confermato dal richiamo alla precedente sentenza n. 2579 del 2009 che aveva stabilito la legittimità della sanzione "anche espulsiva, irrogata per più addebiti e sorretta anche soltanto da uno di essi".

Per tali motivi, la Corte respingeva il ricorso proposto dal lavoratore confermando la legittimità della sanzione adottata.

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