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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Annullata una sanzione privacy da 50.000 euro all’AUSL Romagna: la comunicazione con il marito della paziente era conforme al GDPR
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Annullata una sanzione privacy da 50.000 euro all’AUSL Romagna: la comunicazione con il marito della paziente era conforme al GDPR

Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso dell’AUSL Romagna e riconosce che nessuna delle informazioni fornite dall’infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal GDPR

 

Un’ordinanza di ingiunzione di 50.000 euro comminata dal Garante Privacy all’AUSL della Romagna, è stata annullata a seguito del ricorso proposto dall’azienda sanitaria.

La vicenda, come segnalato nel nostro Informaiop n. 389, riguarda la telefonata fatta erroneamente dalla struttura sanitaria al marito di una paziente che si era allontanata dal reparto dopo una interruzione volontaria di gravidanza.

Nello specifico, l’AUSL era stata sanzionata poiché un’infermiera aveva chiamato in emergenza un numero telefonico diverso da quello fornito dalla signora per essere contattata, per darle indicazioni sull’assunzione di un farmaco salvavita, e a questo numero aveva risposto il marito della donna.

Al marito l’infermiera aveva solo riferito di telefonare dal reparto di ginecologia e di dover parlare urgentemente con la paziente per una terapia. Questa sola interazione aveva comportato, a parere del Garante, «l'esplicita correlazione da parte di un soggetto terzo non legittimato tra l'interessata e un determinato reparto di degenza indicativo di uno specifico stato di salute (in violazione degli artt. 5 par. 1 lett. a) e 9 del Regolamento)».

Il Tribunale di Ravenna, accogliendo il ricorso dell’AUSL Romagna, assistita dagli avvocati Silvia Stefanelli e Maria Livia Rizzo dello Studio legale Stefanelli&Stefanelli, ha invece riconosciuto che nessuna delle informazioni fornite dall’infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal Considerando 35 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Non è infatti possibile risalire allo stato di salute della paziente tramite la sola indicazione di una terapia non specificata nell’ambito di una prestazione sanitaria fornita genericamente nel reparto di ginecologia. Ciò dal momento che le terapie prescritte in un reparto di ginecologia possono essere le più varie e non necessariamente coincidere con la gestione post-operatoria di una interruzione di gravidanza.

In definitiva, il Giudice ha ricondotto la nozione di dato relativo alla salute nei limiti del dettato legislativo del GDPR. Infatti, come emerge dalla lettura del Considerando 35, per aversi una comunicazione di «dato relativo alla salute» occorre che siano rivelate informazioni connesse allo stato di salute fisica e mentale passata, presente o futura del paziente. Al contrario, la generica associazione di un paziente ad un reparto (che peraltro svolge non solo degenza ma anche attività ambulatoriale comprensiva di screening routinari) non dice nulla sullo stato di salute del paziente stesso: quindi non può essere considerata un «dato relativo alla salute».

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