Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
RSS
First45679111213Last

Notizie Aiop Nazionale

Annullata una sanzione privacy da 50.000 euro all’AUSL Romagna: la comunicazione con il marito della paziente era conforme al GDPR
2779

Annullata una sanzione privacy da 50.000 euro all’AUSL Romagna: la comunicazione con il marito della paziente era conforme al GDPR

Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso dell’AUSL Romagna e riconosce che nessuna delle informazioni fornite dall’infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal GDPR

 

Un’ordinanza di ingiunzione di 50.000 euro comminata dal Garante Privacy all’AUSL della Romagna, è stata annullata a seguito del ricorso proposto dall’azienda sanitaria.

La vicenda, come segnalato nel nostro Informaiop n. 389, riguarda la telefonata fatta erroneamente dalla struttura sanitaria al marito di una paziente che si era allontanata dal reparto dopo una interruzione volontaria di gravidanza.

Nello specifico, l’AUSL era stata sanzionata poiché un’infermiera aveva chiamato in emergenza un numero telefonico diverso da quello fornito dalla signora per essere contattata, per darle indicazioni sull’assunzione di un farmaco salvavita, e a questo numero aveva risposto il marito della donna.

Al marito l’infermiera aveva solo riferito di telefonare dal reparto di ginecologia e di dover parlare urgentemente con la paziente per una terapia. Questa sola interazione aveva comportato, a parere del Garante, «l'esplicita correlazione da parte di un soggetto terzo non legittimato tra l'interessata e un determinato reparto di degenza indicativo di uno specifico stato di salute (in violazione degli artt. 5 par. 1 lett. a) e 9 del Regolamento)».

Il Tribunale di Ravenna, accogliendo il ricorso dell’AUSL Romagna, assistita dagli avvocati Silvia Stefanelli e Maria Livia Rizzo dello Studio legale Stefanelli&Stefanelli, ha invece riconosciuto che nessuna delle informazioni fornite dall’infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal Considerando 35 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Non è infatti possibile risalire allo stato di salute della paziente tramite la sola indicazione di una terapia non specificata nell’ambito di una prestazione sanitaria fornita genericamente nel reparto di ginecologia. Ciò dal momento che le terapie prescritte in un reparto di ginecologia possono essere le più varie e non necessariamente coincidere con la gestione post-operatoria di una interruzione di gravidanza.

In definitiva, il Giudice ha ricondotto la nozione di dato relativo alla salute nei limiti del dettato legislativo del GDPR. Infatti, come emerge dalla lettura del Considerando 35, per aversi una comunicazione di «dato relativo alla salute» occorre che siano rivelate informazioni connesse allo stato di salute fisica e mentale passata, presente o futura del paziente. Al contrario, la generica associazione di un paziente ad un reparto (che peraltro svolge non solo degenza ma anche attività ambulatoriale comprensiva di screening routinari) non dice nulla sullo stato di salute del paziente stesso: quindi non può essere considerata un «dato relativo alla salute».

Previous Article Condotta illecita extra lavorativa del dipendente e licenziamento
Next Article Scuola di formazione Aiop 2022 «Problematiche giuridiche connesse alla gestione del consenso informato – casistica/casi pratici»
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top