Il Presidente del Tribunale ordinario di Milano, il 10 marzo u.s., ha reso noto l’aggiornamento delle «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale» e dei relativi «criteri» applicativi, da parte dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.
Si tratta di un documento, che, come lo stesso Presidente del Tribunale milanese chiarisce, pur non avendo alcuna funzione paranormativa, costituisce un riferimento univoco per l’attività giurisdizionale e per l’elaborazione di criteri omogenei e prevedibili per la liquidazione del risarcimento dei danni, benché sia stata la stessa Suprema Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 12408/2011, abbia riconosciuto a tali Tabelle, in applicazione all’art. 3 della Cost., il valore di «parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono».
Le Tabelle e i relativi criteri applicativi sono stati aggiornati, si legge nel documento, tenendo conto degli indici ISTAT dal 2018 al 2021 e della rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, resasi necessaria a seguito dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che hanno, tra l’altro, ridefinito il «danno biologico» in «danno biologico/dinamico relazione» e il «danno morale/sofferenza soggettiva» in «danno da sofferenza soggettiva interiore» (cfr. colonna quinta della Tabella).
Tale ritocco grafico mira ad agevolare l’operatore del diritto nell’uso della Tabella. È stato, infatti, rilevato che, in taluni casi, veniva utilizzata per la liquidazione del danno alla salute nella misura del totale di cui alla quinta colonna della Tabella senza l’esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati.
L’applicazione della Tabella, del resto, come precisato nel documento, non esonera il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Alle Tabelle, inoltre, fanno seguito ulteriori documenti elaborati dall’Osservatorio, alcuni già presenti nelle Tabelle della precedente edizione del 2018, che sono stati anch’essi aggiornati – ove necessario – agli indici ISTAT, che di seguito indichiamo:
- «Nuovo quesito medico legale e relazione illustrativa»;
- «Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza» (ovvero danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione). A tale proposito si è optato per l’adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media, tenendo conto della circostanza che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi;
- «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario», elaborati sulla base della disamina di 102 sentenze di merito che hanno permesso di distinguere quattro ipotesi di danno al diritto all’autodeterminazione (lieve entità, media entità, grave entità e eccezionale entità) con la relativa quantificazione del risarcimento;
- «Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale» ricomprendente ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
- «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa»;
- «Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 c.p.c. terzo comma».