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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

La Sentenza n. 1099/2022 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro.
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La Sentenza n. 1099/2022 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro.

La specificità del patto di prova

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva richiesto l’accertamento della nullità del patto di prova apposto al suo contratto di lavoro a tempo determinato, indicato con un mero rinvio per relationem alle mansioni di un determinato livello del CCNL di categoria senza indicazione specifica del profilo professionale  e la conseguente nullità del recesso datoriale intimato per mancato superamento della prova con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto.

La Corte d’Appello, confermando la precedente pronuncia di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso del lavoratore, rilevava un importante elemento di incertezza in ordine alle mansioni richieste, oggetto della prova, in quanto “la declaratoria collettiva relativa alla posizione professionale di inquadramento della lavoratrice evocava fra i compiti di possibile adibizione, accanto a quelli di pulizia, lavori agli stessi “analoghi”, espressione che secondo la Corte di merito ampliava in maniera indefinita l’ambito delle mansioni in concreto riconducibili al livello considerato”.

La pronuncia veniva impugnata dalla società innanzi la Corte di Cassazione, la quale ribadiva il principio (analogamente, v. Cass. n. 9597/2017 e Cass. n. 11582/2014) secondo cui il contenuto delle mansioni sulle quali deve svolgersi la prova va specificato nel contratto individuale di lavoro e che il requisito della specificità è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuato in ordine alla prestazione ed alle mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale. Specificava altresì che tale contratto può essere integrato “tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all’inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”. Tale specificazione, dunque, secondo giurisprudenza consolidata, può avvenire anche mediante il rinvio alle declaratorie del contratto collettivo relative all’inquadramento del lavoratore, purché si tratti di un richiamo adeguatamente esplicativo delle mansioni di riferimento, che non privi cioè di concretezza l’indicazione dei compiti ai quali adibire il lavoratore.

Solo così, infatti, potrà essere “funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale”.

Nel caso in esame, dunque, il rinvio, pur ammissibile, ai contenuti della qualifica e del livello di inquadramento del contratto collettivo di riferimento, corrispondenti a quelli attribuiti alla lavoratrice, all’esito della concreta verifica da parte dei giudici, è risultato non idoneo a conferire specificità al contenuto dei compiti sui quali avrebbe dovuto svolgersi la prova, facendo riferimento – come detto – oltreché ai compiti “di pulizia” anche ad altri “lavori agli stessi «analoghi»”, rendendo così indefinito l’ambito delle mansioni e quindi impossibile la riconducibilità ad uno specifico livello.

Per tali motivi, il ricorso datoriale veniva respinto.

 

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