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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Nessun indennizzo INAIL per infortunio occorso durante la pausa caffè
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Nessun indennizzo INAIL per infortunio occorso durante la pausa caffè

Corte di Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 32473 del 8 novembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi commentata affronta il caso di una lavoratrice che conveniva in giudizio l’INAIL al fine di ottenere l'indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea oltre all'indennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10%, in relazione ad un infortunio occorsale, durante il proprio turno, lungo il tragitto che stava percorrendo a piedi, in rientro da una breve pausa caffè.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Firenze poi avevano considerato che il rischio assunto dall’impiegata non fosse di natura generica, “permanendo un nesso eziologico con l’attività lavorativa“. I giudici dei precedenti gradi di giudizio sottolineavano altresì che c’era stato il consenso del datore di lavoro e che l’ufficio non includeva un bar all’interno dello stabile.

La lavoratrice, dunque, nei giudizi di merito, otteneva dall’Inail l’indennità di “malattia assoluta temporanea”; oltre all’indennizzo per danno permanente del 10% derivante dalla citata caduta per strada.

Portata la questione in Cassazione da parte dell’INAIL, gli Ermellini, esaminati i motivi di ricorso, con una interessante motivazione, ritenevano di ribaltare le statuizioni precedenti, escludendo la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la predetta, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa, per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente.

La Corte specificava innanzitutto che “.. la causa violenta in occasione di lavoro", richiesta […] per la indennizzabilità dell'infortunio, è quella che dà occasione, appunto, ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente topografico-cronologico, ma di derivazione eziologica, quanto meno in via mediata e indiretta, non essendo l'assicurazione infortuni, … finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione dell'attività lavorativa (a meno che non si tratti di rischi "aggravati" da peculiari circostanze, in presenza delle quali possa dirsi che è ancora una volta il lavoro ad offrire occasione per l'incontro della causa violenta con l'organismo dell'infortunato), nè ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l'integrità fisica o mentale (C. Cost. 27-7-1989 n. 462, e, da ult., Cass. 29-3-1993 n. 3744 e 13-10-1992 n. 11172; n. 8538 del 1997; n. 932 del 1999)”.

L'indennizzabilità, dunque, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato.

Il rischio dunque” – si legge in ordinanza – “può esser quanto meno "improprio" ma giammai "elettivo" (scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze, personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, pur latamente intesa, con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento); nella nozione di "occasione di lavoro" così delineata, si esprime il requisito della professionalità del rischio, corrispondente alla specificità della tutela”.

Pertanto, non può essere ricondotta alla "occasione di lavoro" l'attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore.

Sulla scorta di tale motivazione ed evidenziando altresì che “del tutto irrilevante, infine, è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro sopra delineata”, la Corte accoglieva il ricorso proposto dall’INAIL, negando alla lavoratrice l’indennizzo richiesto.

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