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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Il fondato sospetto di un illecito giustifica il controllo sul PC aziendale
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Il fondato sospetto di un illecito giustifica il controllo sul PC aziendale

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 25732 del 22 settembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella interessante pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha affrontato la fattispecie relativa al controllo da parte del datore di lavoro sul PC aziendale in uso al dipendente nel caso di fondato sospetto circa la commissione di un illecito.

Nel caso di specie, la società aveva subito un danno alla rete informatica per via di un virus. A seguito di accertamenti effettuati sul computer di una dipendente, l’ente appurava che tale virus era stato introdotto nella rete aziendale attraverso un file scaricato dalla lavoratrice da siti web visitati per ragioni private, estranee all’attività lavorativa. La dipendente veniva licenziata, sia per aver utilizzato i mezzi informatici messi a disposizione dal datore di lavoro per fini privati, sia per i danni causati al patrimonio aziendale dalla sua condotta; oltre ad impugnare il licenziamento, la lavoratrice otteneva un provvedimento del Garante Privacy con il quale veniva intimata al datore di lavoro l’immediata interruzione di qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali.

La dipendente veniva così licenziata per giusta causa ed in Corte d’appello veniva confermata la decisione espulsiva. Indi, la stessa ricorreva in Cassazione contestando la decisione, trattandosi - a suo dire - di acquisizione di informazioni private, con consequenziale lesione del diritto alla privacy, evidenziando altresì come il datore di lavoro non potesse utilizzare per fini disciplinari tali dati acquisiti, in assenza di un’adeguata informazione sulle modalità di effettuazione dei controlli.

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, nel rilevare la piena legittimità dell’operato dell’azienda, ha, innanzitutto, fatto chiarezza sul tema dei cosiddetti “controlli difensivi”, distinguendo tra i controlli che vengono svolti a difesa del patrimonio aziendale e che riguardano tutti i dipendenti, e i controlli relativi a singoli lavoratori verso i quali sussiste il fondato sospetto della commissione di un illecito. La prima tipologia di controlli, secondo la sentenza della Corte, rientra pienamente nel campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto e, come tale, è soggetta alle regole e alle procedure previste da tale norma, a pena di illegittimità dei controlli medesimi. La seconda tipologia di controlli, invece, deve ritenersi estranea al perimetro applicativo dell’articolo 4, in quanto scaturisce dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti di un singolo lavoratore: questo vuol dire che se un datore di lavoro sospetta che un dipendente stia commettendo un illecito, può effettuare controlli a distanza utilizzando strumenti tecnologici senza seguire le rigide procedure previste dallo Statuto dei lavoratori.

Si legge infatti in pronuncia: “sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300 del 1970, in particolare dei suoi co. 2 e 3”.

In conclusione, è fatto divieto di effettuare i controlli “a tappeto” da parte dell’azienda sul computer dei lavoratori; le verifiche infatti, possono essere consentite per motivi disciplinari solo se riguardano dati successivi all’insorgere del sospetto, escludendo, invece, l’acquisizione di ogni tipologia di documento precedente e in violazione della normativa sulla privacy.

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