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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato
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Ammesso l’accesso alla mail aziendale, purché il dipendente sia preventivamente informato

Corte di Appello Milano, Sentenza n. 908 del 08.09.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il delicato tema della ponderazione tra i poteri di controllo conferiti dalla Legge al datore di lavoro e il diritto alla privacy del dipendente.
La questione di cui è stata investita la Corte territoriale prende le mosse da un’ingente richiesta di risarcimento spiegata dalla Società, la quale richiedeva al Tribunale di accertare la realizzazione da parte di alcuni ex dipendenti di atti di concorrenza sleale e di condotte violative dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Il Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente le istanze di parte datoriale, rilevava che “non pare obiettivamente opinabile che i resistenti, grazie alla loro posizione professionale all’interno della società … abbiano posto consapevolmente in essere condotte lesive dei più basilari canoni di diligenza e buona fede richiesti dall’espletamento delle loro mansioni” e condannava i lavoratori al risarcimento del danno, benché in misura molto inferiore rispetto quanto richiesto dall’azienda.
Avverso tale sentenza proponeva appello parte datoriale, nonché i lavoratori, i quali, a mezzo di appello incidentale, censuravano la sentenza di primo grado per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla corrispondenza per posta elettronica recuperata dal server aziendale, attività, a parere dei lavoratori violativa della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori e del Codice della Privacy.
La Corte di Appello di Milano, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma, osservava che “mentre le e-mail personali sono inaccessibili, pena la commissione di un reato e la violazione delle regole costituzionali sul segreto della corrispondenza, non è così per le e-mail aziendali. Dunque, distinguendo tra account personale ed account aziendale, non c’è dubbio che per il primo il datore di lavoro ha il divieto categorico di accesso, mentre per il secondo il controllo delle e-mail è legittimo”.
Di tal che la Corte ha “enunciato il principio dell’assoluta inaccessibilità all’e-mail personale del dipendente … mentre per l’e-mail aziendale l’accesso è subordinato a determinate condizioni quali l’informativa del lavoratore tramite contratto di lavoro e/o policy aziendale
”.
Per quanto ivi interessa, la Corte meneghina ha dunque sancito che l’accesso alla mail aziendale da parte del datore di lavoro è consentito per “effettuare controlli non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e tracciabili … nei limiti individuati dal Garante della Privacy o qualora sussistano fondati sospetti nei confronti del dipendente”.
Alla stregua di quanto sopra, è possibile utilizzare per l’accertamento di comportamenti illeciti e la eventuale conseguente contestazione disciplinare e-mail inviate dall’indirizzo del dipendente, a condizione che questo sia preventivamente informato di tale possibilità attraverso una specifica informativa privacy. Parallelamente, ne è pertanto ammessa la loro produzione nell’eventuale giudizio volto al sindacato della legittimità dell’atto espulsivo che ne consegue, costituendo detta corrispondenza presupposto necessario per il relativo accertamento.
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