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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

L’infermiere e la diligenza qualificata
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L’infermiere e la diligenza qualificata

Ordinanza della Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Roma del 18.11.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’Ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/12, depositato nella Cancelleria Sezione Lavoro del Tribunale di Roma da un infermiere, il quale istava per la declaratoria di nullità del licenziamento per giusta causa irrogato da un noto Ospedale romano.
La Struttura sanitaria aveva assunto la determinazione di procedere con il provvedimento espulsivo, all’esito del ricevimento, nell’arco di pochi giorni, di due reclami da parte di utenti a carico dell’infermiere da cui emergevano delle gravissime condotte, certamente inappropriate al ruolo assistenziale svolto e censurabili sotto il profilo disciplinare.
In particolare, in uno di detti reclami, una paziente rappresentava alla Struttura come il lavoratore avesse tenuto nei suoi confronti “ripetuti comportamenti scandalosi” che le avevano procurato “tremori, tachicardia ed angoscia”, specificando nel dettaglio le condotte assunte.
Stante tali segnalazioni, l’Ospedale, nelle more di ogni dovuto accertamento, al fine di evitare la possibile reiterazione dei comportamenti dell’infermiere, provvedeva a sospendere cautelativamente il dipendente ai sensi dell’art. 41 del CCNL AIOP (oggi art. 42).
Ricevuta la comunicazione della risoluzione, il dipendente impugnava il licenziamento e, contestualmente, chiedeva di estrarre copia dei cennati reclami trasmessi all’azienda.
A tal proposito, giova osservare che l’accesso al fascicolo personale è un diritto del lavoratore, il quale deve essere ammesso a visionare la documentazione in possesso dell’azienda, a meno che non vi siano dei controinteressati. Alla stregua di tale principio, al fine di offrire tutela ai propri pazienti, la Struttura decideva di disattendere l’istanza del lavoratore, ritenendo sufficiente la trascrizione delle note nelle contestazioni.
Il lavoratore proponeva formale ricorso al Garante della Privacy, al fine di veder censurata la condotta di parte datoriale. Tuttavia, l’autorità indipendente, valutati i fatti sottoposti dall’ex dipendente e vagliate le difese dell’azienda, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore ritenendo “esente da censure” il comportamento del datore di lavoro.
In particolare, il Garante, modificando il proprio precedente orientamento, rilevava come al lavoratore fossero stati forniti tutti gli elementi idonei alla propria difesa e, pertanto, riteneva infondate le relative doglianze (In argomento si veda anche Informaiop n. 306).
Si costituiva nel giudizio l’azienda, chiedendo il rigetto del ricorso e l’accertamento della piena legittimità del provvedimento di licenziamento da essa adottato, stante la gravissima condotta tenuta dal lavoratore.
Il Tribunale di Roma, previa puntuale analisi dei fatti oggetto di giudizio e senza procedere con alcuna istruttoria, ma fondando il proprio convincimento su quanto dedotto dai pazienti nei cennati reclami, ritenuti più che esaustivi, rigettava il ricorso dell’ex dipendente, confermando, per l’effetto, l’impugnato licenziamento e rilevando che “le condotte addebitate, così come puntualmente descritte nel dettaglio dei reclami presentati dai pazienti, e dianzi riportate per esteso, risultano con ogni evidenza gravi e censurabili, atteso il delicato compito che un infermiere è chiamato a svolgere e che sempre va svolto con attenzione e cura e deve mantenersi scevro da atteggiamenti e comportamenti quali descritti nei reclami dei pazienti”.
In altre parole, il Giudice del lavoro, accertata la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione e dando un importante rilievo a circostanziate segnalazioni degli utenti, rilevava come le condotte si fossero appalesate di maggiore gravità alla luce del ruolo di infermiere rivestito dal lavoratore, il quale, in quanto soggetto operante in ambito sanitario, è sempre tenuto ad attenersi al un canone di diligenza qualificata che deve sovrintendere all’operato di ogni professionista deputato all’assistenza.
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