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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’infermiere e la diligenza qualificata
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L’infermiere e la diligenza qualificata

Ordinanza della Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Roma del 18.11.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’Ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/12, depositato nella Cancelleria Sezione Lavoro del Tribunale di Roma da un infermiere, il quale istava per la declaratoria di nullità del licenziamento per giusta causa irrogato da un noto Ospedale romano.
La Struttura sanitaria aveva assunto la determinazione di procedere con il provvedimento espulsivo, all’esito del ricevimento, nell’arco di pochi giorni, di due reclami da parte di utenti a carico dell’infermiere da cui emergevano delle gravissime condotte, certamente inappropriate al ruolo assistenziale svolto e censurabili sotto il profilo disciplinare.
In particolare, in uno di detti reclami, una paziente rappresentava alla Struttura come il lavoratore avesse tenuto nei suoi confronti “ripetuti comportamenti scandalosi” che le avevano procurato “tremori, tachicardia ed angoscia”, specificando nel dettaglio le condotte assunte.
Stante tali segnalazioni, l’Ospedale, nelle more di ogni dovuto accertamento, al fine di evitare la possibile reiterazione dei comportamenti dell’infermiere, provvedeva a sospendere cautelativamente il dipendente ai sensi dell’art. 41 del CCNL AIOP (oggi art. 42).
Ricevuta la comunicazione della risoluzione, il dipendente impugnava il licenziamento e, contestualmente, chiedeva di estrarre copia dei cennati reclami trasmessi all’azienda.
A tal proposito, giova osservare che l’accesso al fascicolo personale è un diritto del lavoratore, il quale deve essere ammesso a visionare la documentazione in possesso dell’azienda, a meno che non vi siano dei controinteressati. Alla stregua di tale principio, al fine di offrire tutela ai propri pazienti, la Struttura decideva di disattendere l’istanza del lavoratore, ritenendo sufficiente la trascrizione delle note nelle contestazioni.
Il lavoratore proponeva formale ricorso al Garante della Privacy, al fine di veder censurata la condotta di parte datoriale. Tuttavia, l’autorità indipendente, valutati i fatti sottoposti dall’ex dipendente e vagliate le difese dell’azienda, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore ritenendo “esente da censure” il comportamento del datore di lavoro.
In particolare, il Garante, modificando il proprio precedente orientamento, rilevava come al lavoratore fossero stati forniti tutti gli elementi idonei alla propria difesa e, pertanto, riteneva infondate le relative doglianze (In argomento si veda anche Informaiop n. 306).
Si costituiva nel giudizio l’azienda, chiedendo il rigetto del ricorso e l’accertamento della piena legittimità del provvedimento di licenziamento da essa adottato, stante la gravissima condotta tenuta dal lavoratore.
Il Tribunale di Roma, previa puntuale analisi dei fatti oggetto di giudizio e senza procedere con alcuna istruttoria, ma fondando il proprio convincimento su quanto dedotto dai pazienti nei cennati reclami, ritenuti più che esaustivi, rigettava il ricorso dell’ex dipendente, confermando, per l’effetto, l’impugnato licenziamento e rilevando che “le condotte addebitate, così come puntualmente descritte nel dettaglio dei reclami presentati dai pazienti, e dianzi riportate per esteso, risultano con ogni evidenza gravi e censurabili, atteso il delicato compito che un infermiere è chiamato a svolgere e che sempre va svolto con attenzione e cura e deve mantenersi scevro da atteggiamenti e comportamenti quali descritti nei reclami dei pazienti”.
In altre parole, il Giudice del lavoro, accertata la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione e dando un importante rilievo a circostanziate segnalazioni degli utenti, rilevava come le condotte si fossero appalesate di maggiore gravità alla luce del ruolo di infermiere rivestito dal lavoratore, il quale, in quanto soggetto operante in ambito sanitario, è sempre tenuto ad attenersi al un canone di diligenza qualificata che deve sovrintendere all’operato di ogni professionista deputato all’assistenza.
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