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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale
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Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.
La Corte Suprema, investita della questione, ha cassato in toto la sentenza di secondo grado, con rinvio, ritenendo il licenziamento legittimo.

Ed infatti, hanno chiarito gli Ermellini che l’assunto della Corte di Appello non può essere condiviso e ciò “alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità" (Cass. n. 25201 del 7 dicembre 2016) che ha statuito: "ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 3, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare", sì da assurgere "a requisito di legittimità intrinseco" al recesso "ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta", escludendo così che la tipologia di licenziamento in discorso possa dirsi giustificata solo in "situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte Aquilana (al principio di diritto è stata data continuita' con numerose pronunce: v. Cass. nn. 4015, 9869, 10699, 13607, 13808, 14178, 14872, 14873, 18190, 19655 del 2017). É piuttosto "sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro" causalmente "determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa". Ribadisce, dunque, la Cassazione che, il licenziamento per giustificato motivo è legittimo ogni qual volta si determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, mutamento che può attenere ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche ad un incremento della redditività d'impresa, giacché la scelta imprenditoriale determinante la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile dal Giudice nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. che riconosce la libertà di iniziativa economica privata e la tutela.

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