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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno
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Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno

Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.
Il Tribunale di Trento rimetteva la questione di costituzionalità alla Corte, ritenendo “irragionevole” il quarto comma dell’art. 18 L.300/70, “nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento di licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima sentenza”.
Per meglio comprendere la portata della norma, è opportuno rammentare che, ove il datore di lavoro venga condannato alla reintegra, questi si trova di fronte a due opzioni: potrà riprendere in azienda il lavoratore, dal quale riceverà nuovamente lavoro in cambio di retribuzione. In detta ipotesi, conclusosi il giudizio, se risulterà vincitore potrà chiudere il rapporto; se risulterà perdente, il rapporto di lavoro continuerà e nulla dovrà al lavoratore a titolo di risarcimento per la nullità del licenziamento. Ovvero, a fronte di un ordine di reintegrazione, potrà decidere di non ottemperare, in attesa della conclusione dei vari gradi di giudizio, corrispondendo un'indennità pari all'ultima retribuzione per il periodo dal giorno di licenziamento all'effettiva reintegrazione. Solo in detta ultima ipotesi, chiarisce la Corte costituzione, in caso di declaratoria di legittimità del licenziamento, potrà farsi restituire dall’ex dipendente le somme a questi corrisposte.
La Corte, dunque, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 come sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, sollevata dal Tribunale di Trento, ha sancito che “la concreta attuazione dell’ordine di reintegrazione non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro poiché ha per oggetto un facere infungibile”. Tuttavia, l’inadempimento del datore di lavoro configura un “illecito istantaneo ad effetti permanenti”, da cui deriva un’obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato. La norma denunciata, quindi, non è irragionevole ma “coerente al contesto della fattispecie disciplinata” perché – spiega la Corte – l’indennità è collegata a una “condotta contra ius del datore di lavoro e non a una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente”.
Di qui la natura risarcitoria (e non retributiva) dell’indennità, e l’obbligo del lavoratore di restituirla qualora l’ordine di reintegrazione venga riformato.
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