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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

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La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario

Nuovo orientamento della Cassazione penale. Sentenza n. 5 del 2018

Antonio Irranca

Quando si parla di responsabilità medica siamo soliti pensare alla malpractice riferita al medico.
La sentenza in commento ha ad oggetto un caso che vede il decesso di un paziente la cui colpa è stata imputata alla negligenza degli infermieri in servizio.
La S.C. con la sentenza n. 2031/2017 (allegata), aderendo alla pronuncia della Corte di merito in secondo grado, ha stabilito che l’infermiere non deve essere reputato quale mero “ausiliario del medico” ma un vero e proprio “professionista sanitario”, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, che affidato alle cure del personale sanitario è morto a seguito di complicanze inerenti le proprie condizioni precarie di salute. A peggiorare il quadro clinico sino al giungere dell’evento morte è stata la negligenza degli infermieri preposti alla vigilanza del paziente nel decorso post-operatorio che tardando nel dare pronta comunicazione al medico di turno hanno determinato la morte del paziente.
Nelle motivazioni della Cassazione si rinviene, dunque, un nesso eziologico tra la morte del paziente e la condotta del personale infermieristico, a cui è garantita “autonoma professionalità […] quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Alla luce di ciò, la posizione del medico rimane estranea e priva di conseguenze sia sul piano civile che penale in quanto egli al momento del controllo di routine non era in grado di prevedere un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, e quando è intervenuto era ormai troppo tardi.
In un contesto come quello attuale in cui la normativa sulla responsabilità medica è costantemente in piena evoluzione e soggetta a mutamenti repentini, sia normativi che giurisprudenziali, una pronuncia in tal senso apre le porte ad una serie di nuovi scenari. Infatti, secondo una lettura orientata della previgente normativa, delle azioni illecite dell’infermiere rispondeva direttamente la struttura sanitaria in virtù del c.d. contratto di spedalità (con successiva rivendicatio actionis da parte della struttura sullo stesso); con la presente sentenza, invece, l’autonomia riconosciuta all’infermiere fa in modo che egli sia direttamente responsabile al pari del medico.
Nel caso di specie, infatti, l’infermiere viene condannato al ristoro economico a favore degli aventi diritto del de cuius, mentre in sede penale viene dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
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