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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

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La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario

Nuovo orientamento della Cassazione penale. Sentenza n. 5 del 2018

Antonio Irranca

Quando si parla di responsabilità medica siamo soliti pensare alla malpractice riferita al medico.
La sentenza in commento ha ad oggetto un caso che vede il decesso di un paziente la cui colpa è stata imputata alla negligenza degli infermieri in servizio.
La S.C. con la sentenza n. 2031/2017 (allegata), aderendo alla pronuncia della Corte di merito in secondo grado, ha stabilito che l’infermiere non deve essere reputato quale mero “ausiliario del medico” ma un vero e proprio “professionista sanitario”, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, che affidato alle cure del personale sanitario è morto a seguito di complicanze inerenti le proprie condizioni precarie di salute. A peggiorare il quadro clinico sino al giungere dell’evento morte è stata la negligenza degli infermieri preposti alla vigilanza del paziente nel decorso post-operatorio che tardando nel dare pronta comunicazione al medico di turno hanno determinato la morte del paziente.
Nelle motivazioni della Cassazione si rinviene, dunque, un nesso eziologico tra la morte del paziente e la condotta del personale infermieristico, a cui è garantita “autonoma professionalità […] quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Alla luce di ciò, la posizione del medico rimane estranea e priva di conseguenze sia sul piano civile che penale in quanto egli al momento del controllo di routine non era in grado di prevedere un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, e quando è intervenuto era ormai troppo tardi.
In un contesto come quello attuale in cui la normativa sulla responsabilità medica è costantemente in piena evoluzione e soggetta a mutamenti repentini, sia normativi che giurisprudenziali, una pronuncia in tal senso apre le porte ad una serie di nuovi scenari. Infatti, secondo una lettura orientata della previgente normativa, delle azioni illecite dell’infermiere rispondeva direttamente la struttura sanitaria in virtù del c.d. contratto di spedalità (con successiva rivendicatio actionis da parte della struttura sullo stesso); con la presente sentenza, invece, l’autonomia riconosciuta all’infermiere fa in modo che egli sia direttamente responsabile al pari del medico.
Nel caso di specie, infatti, l’infermiere viene condannato al ristoro economico a favore degli aventi diritto del de cuius, mentre in sede penale viene dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
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