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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

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La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario

Nuovo orientamento della Cassazione penale. Sentenza n. 5 del 2018

Antonio Irranca

Quando si parla di responsabilità medica siamo soliti pensare alla malpractice riferita al medico.
La sentenza in commento ha ad oggetto un caso che vede il decesso di un paziente la cui colpa è stata imputata alla negligenza degli infermieri in servizio.
La S.C. con la sentenza n. 2031/2017 (allegata), aderendo alla pronuncia della Corte di merito in secondo grado, ha stabilito che l’infermiere non deve essere reputato quale mero “ausiliario del medico” ma un vero e proprio “professionista sanitario”, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, che affidato alle cure del personale sanitario è morto a seguito di complicanze inerenti le proprie condizioni precarie di salute. A peggiorare il quadro clinico sino al giungere dell’evento morte è stata la negligenza degli infermieri preposti alla vigilanza del paziente nel decorso post-operatorio che tardando nel dare pronta comunicazione al medico di turno hanno determinato la morte del paziente.
Nelle motivazioni della Cassazione si rinviene, dunque, un nesso eziologico tra la morte del paziente e la condotta del personale infermieristico, a cui è garantita “autonoma professionalità […] quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Alla luce di ciò, la posizione del medico rimane estranea e priva di conseguenze sia sul piano civile che penale in quanto egli al momento del controllo di routine non era in grado di prevedere un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, e quando è intervenuto era ormai troppo tardi.
In un contesto come quello attuale in cui la normativa sulla responsabilità medica è costantemente in piena evoluzione e soggetta a mutamenti repentini, sia normativi che giurisprudenziali, una pronuncia in tal senso apre le porte ad una serie di nuovi scenari. Infatti, secondo una lettura orientata della previgente normativa, delle azioni illecite dell’infermiere rispondeva direttamente la struttura sanitaria in virtù del c.d. contratto di spedalità (con successiva rivendicatio actionis da parte della struttura sullo stesso); con la presente sentenza, invece, l’autonomia riconosciuta all’infermiere fa in modo che egli sia direttamente responsabile al pari del medico.
Nel caso di specie, infatti, l’infermiere viene condannato al ristoro economico a favore degli aventi diritto del de cuius, mentre in sede penale viene dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
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