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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili
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Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili

Ordinanza Cass. Sez. Lav., 7 settembre 2023, n. 26043

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento è stata resa nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente, licenziato per aver rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e per aver contestualmente aggredito verbalmente i responsabili del cantiere con minacce e ingiurie, tanto da doversi richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo, tra i vari motivi, anche la lesione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, in ragione dell’omessa audizione del predetto, il quale, ricevuta lettera di convocazione per la stessa, ne aveva richiesto il rinvio per l’esiguo tempo trascorso tra la conoscenza della convocazione e la data fissata per l’audizione, con consequenziale richiesta di inefficacia del licenziamento.

Il Tribunale di Foggia prima e la Corte di Appello di Bari poi rigettavano le domande proposte dall’ex dipendente, il quale ricorreva in Cassazione con quattro motivi, tra cui quello attinente il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’audizione disciplinare, richiesto in ragione dell’esiguo tempo avuto a disposizione tra il momento in cui era venuto a conoscenza della fissazione dell’audizione e la data fissata per questa, tale, nella sua prospettazione, da non consentirgli di reperire un rappresentante sindacale. 

Orbene, la Corte, tornando sull’argomento dopo il precedente del 2017 (Cass. .n. 23510), ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando viene richiesto il differimento dell’audizione disciplinare, “è onere del lavoratore allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa” Nella fattispecie, in particolare, ha affermato la Cassazione che ”il lavoratore aveva fruito di un lasso di tempo congruo per munirsi di un rappresentante sindacale, rimanendo perciò irrilevante ai fini di causa la scelta di ritirare il piego in giacenza presso l'ufficio postale soltanto quattro giorni dopo il suo deposito (non essendo stata né allegata né dimostrata la sussistenza di circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà che gli avessero precluso la conoscenza dell'atto in epoca precedente); e che, in ogni caso, essendo stato proprio il lavoratore a formulare la richiesta di audizione a difesa, si doveva presumere che fin da tale richiesta, conseguente all’avvenuta conoscenza dell’addebito disciplinare, egli avesse avuto a sua disposizione il tempo necessario per acquisire la tendenziale disponibilità di un rappresentante sindacale per assisterlo (non avendo specificato se si fosse attivato in tal senso, chi avesse contattato, se avesse ricevuto una risposta negativa, limitandosi ad una richiesta generica senza allegazione di specifici fatti impeditivi)”.

Rigettato il suddetto motivo e gli ulteriori tre, gli Ermellini hanno quindi confermato la piena legittimità del licenziamento così come operato.

 

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