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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili
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Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili

Ordinanza Cass. Sez. Lav., 7 settembre 2023, n. 26043

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento è stata resa nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente, licenziato per aver rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e per aver contestualmente aggredito verbalmente i responsabili del cantiere con minacce e ingiurie, tanto da doversi richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo, tra i vari motivi, anche la lesione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, in ragione dell’omessa audizione del predetto, il quale, ricevuta lettera di convocazione per la stessa, ne aveva richiesto il rinvio per l’esiguo tempo trascorso tra la conoscenza della convocazione e la data fissata per l’audizione, con consequenziale richiesta di inefficacia del licenziamento.

Il Tribunale di Foggia prima e la Corte di Appello di Bari poi rigettavano le domande proposte dall’ex dipendente, il quale ricorreva in Cassazione con quattro motivi, tra cui quello attinente il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’audizione disciplinare, richiesto in ragione dell’esiguo tempo avuto a disposizione tra il momento in cui era venuto a conoscenza della fissazione dell’audizione e la data fissata per questa, tale, nella sua prospettazione, da non consentirgli di reperire un rappresentante sindacale. 

Orbene, la Corte, tornando sull’argomento dopo il precedente del 2017 (Cass. .n. 23510), ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando viene richiesto il differimento dell’audizione disciplinare, “è onere del lavoratore allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa” Nella fattispecie, in particolare, ha affermato la Cassazione che ”il lavoratore aveva fruito di un lasso di tempo congruo per munirsi di un rappresentante sindacale, rimanendo perciò irrilevante ai fini di causa la scelta di ritirare il piego in giacenza presso l'ufficio postale soltanto quattro giorni dopo il suo deposito (non essendo stata né allegata né dimostrata la sussistenza di circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà che gli avessero precluso la conoscenza dell'atto in epoca precedente); e che, in ogni caso, essendo stato proprio il lavoratore a formulare la richiesta di audizione a difesa, si doveva presumere che fin da tale richiesta, conseguente all’avvenuta conoscenza dell’addebito disciplinare, egli avesse avuto a sua disposizione il tempo necessario per acquisire la tendenziale disponibilità di un rappresentante sindacale per assisterlo (non avendo specificato se si fosse attivato in tal senso, chi avesse contattato, se avesse ricevuto una risposta negativa, limitandosi ad una richiesta generica senza allegazione di specifici fatti impeditivi)”.

Rigettato il suddetto motivo e gli ulteriori tre, gli Ermellini hanno quindi confermato la piena legittimità del licenziamento così come operato.

 

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