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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili
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Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili

Ordinanza Cass. Sez. Lav., 7 settembre 2023, n. 26043

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento è stata resa nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente, licenziato per aver rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e per aver contestualmente aggredito verbalmente i responsabili del cantiere con minacce e ingiurie, tanto da doversi richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo, tra i vari motivi, anche la lesione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, in ragione dell’omessa audizione del predetto, il quale, ricevuta lettera di convocazione per la stessa, ne aveva richiesto il rinvio per l’esiguo tempo trascorso tra la conoscenza della convocazione e la data fissata per l’audizione, con consequenziale richiesta di inefficacia del licenziamento.

Il Tribunale di Foggia prima e la Corte di Appello di Bari poi rigettavano le domande proposte dall’ex dipendente, il quale ricorreva in Cassazione con quattro motivi, tra cui quello attinente il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’audizione disciplinare, richiesto in ragione dell’esiguo tempo avuto a disposizione tra il momento in cui era venuto a conoscenza della fissazione dell’audizione e la data fissata per questa, tale, nella sua prospettazione, da non consentirgli di reperire un rappresentante sindacale. 

Orbene, la Corte, tornando sull’argomento dopo il precedente del 2017 (Cass. .n. 23510), ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando viene richiesto il differimento dell’audizione disciplinare, “è onere del lavoratore allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa” Nella fattispecie, in particolare, ha affermato la Cassazione che ”il lavoratore aveva fruito di un lasso di tempo congruo per munirsi di un rappresentante sindacale, rimanendo perciò irrilevante ai fini di causa la scelta di ritirare il piego in giacenza presso l'ufficio postale soltanto quattro giorni dopo il suo deposito (non essendo stata né allegata né dimostrata la sussistenza di circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà che gli avessero precluso la conoscenza dell'atto in epoca precedente); e che, in ogni caso, essendo stato proprio il lavoratore a formulare la richiesta di audizione a difesa, si doveva presumere che fin da tale richiesta, conseguente all’avvenuta conoscenza dell’addebito disciplinare, egli avesse avuto a sua disposizione il tempo necessario per acquisire la tendenziale disponibilità di un rappresentante sindacale per assisterlo (non avendo specificato se si fosse attivato in tal senso, chi avesse contattato, se avesse ricevuto una risposta negativa, limitandosi ad una richiesta generica senza allegazione di specifici fatti impeditivi)”.

Rigettato il suddetto motivo e gli ulteriori tre, gli Ermellini hanno quindi confermato la piena legittimità del licenziamento così come operato.

 

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