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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Nuove regole per gli assistenti di studio odontoiatrico
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Nuove regole per gli assistenti di studio odontoiatrico

Recepito l’Accordo Stato-Regioni del 7 ottobre 2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

 

È stato pubblicato nella G.U. 3 maggio 2022, n. 102, il DPCM 9 marzo 2022, che entrerà in vigore il prossimo 18 maggio, con il quale è stato recepito l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano lo scorso 7 ottobre, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO), quale operatore d’interesse sanitario.

Tale Accordo sostituisce il precedente Accordo del 23 novembre 2017, recepito con DPCM 9 febbraio 2018 entrato in vigore il 21 aprile 2018, facendone salve le disposizioni transitorie, come prorogate dagli Accordi, rispettivamente del 7 maggio 2020 e del 17 giugno 2021, che prevedono, in sostanza, quanto segue:

  1. possibilità dal 21 aprile 2018 e per un periodo successivo non superiore a 24 mesi (prorogato di ulteriori 24 mesi), di assumere dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro 36 mesi dall'assunzione;
  1. obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché i dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona che, alla data del 21 aprile 2018, non posseggano 36 mesi di attività lavorativa, acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi (prorogati di 12 mesi) dal 21 aprile 2018.

Il 22 aprile 2022, in altre parole, è terminato il periodo transitorio ed è possibile svolgere la professione di ASO solamente possedendo l’attestato di qualifica/certificazione, così come disciplinata dal DPCM 9 febbraio 2018 e, successivamente, dal DPCM 9 marzo 2022, salvo le esenzioni espressamente ivi previste di nuova introduzione.

Ricordiamo, a tale proposito, che, l’assistente di studio odontoiatrico è un operatore di interesse sanitario in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, che svolge attività  finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell’allegato al DPCM, e che non può assolutamente intervenire sul paziente.

Ma vediamo quali solo le principali novità introdotte con il nuovo DPCM che interessano direttamente le nostre strutture associate che erogano prestazioni odontostomatologiche.

È stata prevista l’ulteriore ipotesi di esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione – che si aggiunge a quella già prevista al comma 1 dell’art. 11 del precedente DPCM – per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, abbiano avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’ASO negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali requisiti, come precisato al comma 2 dell’art. 11 del DPCM, devono essere documentati mediante l’esibizione, congiunta o alternativa, della seguente documentazione:

  1. contratto di lavoro individuale registrato;
  2. percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente;
  3. estratto conto contributivo INPS;
  4. buste paga/cedolini;
  5. posizione assicurativa INAIL;
  6. modello UNILAV.

Laddove da tale documentazione, tuttavia, non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’ASO, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimento obblighi D.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio, pertanto, sarà tenuto ad acquisire dal lavoratore la predetta documentazione comprovante il possesso dei requisiti, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

È stata prevista, inoltre, introducendo il nuovo art. 12, l’esenzione parziale dal conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla predetta documentazione. Tali soggetti, infatti, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

È stato, infine, previsto in via generale che la formazione possa avvenire anche a distanza (FAD) nella misura massima del 30% delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'utilizzo della modalità Fad/elearning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in  capo alle regioni e province autonome», approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019; e che l’obbligo di aggiornamento annuale, per coloro che conseguono l’attestato di qualificazione ai sensi degli artt. 10 e 12, decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo, e nei casi di esenzione di cui all'art. 11, per prima annualità deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Rimandiamo quanti fossero interessati ai dettagli alla lettura del DPCM raggiungibile al link indicato in premessa, demandando, inoltre, alla normativa regionale per conoscere i dettagli dei programmi formativi.

 

 

 

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