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Prime disposizioni attuative della Missione 6 del PNRR
Efficacia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
Nell’ambito della Missione 6 del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), della quale vi abbiamo informato nel dettaglio con il n. 398 di Informaiop, la componente 2 dedicata all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del SSN, prevede un investimento di 0,74 miliardi di euro volto, tra l’altro, al rafforzamento delle competenze manageriali e digitali del personale del sistema sanitario.
Tra le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNNR introdotte dal D.L. 152/2021, nella versione convertita in Legge 233/2021 (pubblicata in GU il 14 gennaio 2022, n. 10, S.O. 2), è stata, pertanto, inserita quella che condiziona, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'art. 10 della legge 24/2017, all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
Si tratta, in particolare, dell’art. 38-bis del D.L. 152/2021, rubricato «disposizioni in materia di formazione continua in medicina», che è stato inserito con la finalità dichiarata di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario e che interessa direttamente le nostre strutture associate.
L’art. 10 della legge 24/2017, meglio conosciuta come legge Gelli, infatti, pone un obbligo di assicurazione (o di altre misure analoghe) a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private a favore di terzi e prestatori d’opera per danni cagionati dal personale, a qualunque titolo ivi operante, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero coloro che svolgono attività in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina, e il predetto art. 38-bis condiziona l’efficacia delle polizze assicurative, a tal fine sottoscritte, all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile nella misura del 70%.