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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’esercizio del potere di denuncia non può essere fonte di responsabilità per il lavoratore, a meno che non ne faccia un uso strumentale e distorto
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L’esercizio del potere di denuncia non può essere fonte di responsabilità per il lavoratore, a meno che non ne faccia un uso strumentale e distorto

Tribunale del lavoro di Cassino - Ordinanza del 18 ottobre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia affronta il caso di un dipendente di una casa di cura laziale licenziato per giusta causa per avere questi sporto querela nei confronti del proprio datore di lavoro per asserite condotte mobbizzanti e ritorsive, pur nella piena consapevolezza della non veridicità dei fatti denunciati e comunque nella consapevolezza di raccontarli in maniera totalmente distorta, avendo peraltro, reiteratamente, in presenza di dipendenti della clinica ed anche di estranei, con tono minaccioso, proferito frasi indirizzate al legale rappresentante del seguente tenore: “Lo devo distruggere, gli devo fare male, mi invento qualsiasi cosa, la deve pagare anche per mio fratello”…”.

Impugnato il licenziamento, si costituiva in giudizio la casa di cura, evidenziando che la legittimità della risoluzione era avvalorata non solo dall’esito di molteplici procedure disciplinari, nelle quali i provvedimenti erano stati confermati anche in sede arbitrale, ma anche dalle sommarie informazioni acquisite dal P.M. in corso di indagini, in cui i fatti, come denunciati dal ricorrente, erano stati integralmente smentiti dai sommari informatori, ed il cui esito aveva poi portato alla richiesta di archiviazione del procedimento penale.

Il Tribunale di Cassino, rigettando il ricorso del lavoratore, precisava che, seppur “il lavoratore ha pieno diritto di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di tutelare i propri diritti ed interessi”, le motivazioni poste a fondamento dell'iniziativa non debbono comunque travalicare le finalità per cui la stessa è pienamente riconosciuta e ammessa dall'ordinamento, specificando che “… tanto può certamente verificarsi nel caso in cui il lavoratore presenti dinanzi all'Autorità giudiziaria la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell'azienda, a condizione che emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi (Cass. 4125/2017, 14249/2015, 6501/2013), al solo scopo di arrecare un pregiudizio al datore di lavoro, esponendolo di proposito a conseguenze dannose e che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti”.

Il Giudice, richiamando la giurisprudenza sul punto, evidenziava dunque che “in ordine alla sussumibilità della denuncia-querela di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell'azienda nell'ambito della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, occorre esaminare non tanto e non solo la fondatezza delle accuse mosse dal ricorrente al proprio datore di lavoro, quanto piuttosto desumere dai comportamenti delle parti anche antecedenti alla presentazione della querela se vi fosse un animus nocendi del [dipendente] nei confronti del legale rappresentante della società convenuta, consistente nella consapevolezza della non veridicità di quanto denunciato, dovendo quindi dapprima accertare e poi valutare, nella prospettiva della consapevolezza della non veridicità delle accuse, gli aspetti concreti della vicenda dedotta in giudizio, l'eventuale deterioramento delle relazioni instauratesi, nel tempo precedente la presentazione della denuncia, tra il lavoratore e la datrice di lavoro (e per essa i suoi organi), il contesto fattuale nel quale era maturata la decisione del lavoratore di rivolgersi al giudice penale, il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del ricorrente, l'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo”.

Esaminati dunque i fatti, il Tribunale rigettava in toto il ricorso proposto dall’ex dipendente confermando “la piena consapevolezza della non veridicità di quanto denunciato dal […], il quale si è rivolto all’autorità penale al solo dichiarato scopo di nuocere al proprio datore di lavoro”.

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