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Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
Circolare Ministero Salute dell'11 agosto 2021
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
Il Ministero della Salute, considerato il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico il 5 agosto u.s. in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale applicabile ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, ha aggiornato con Circolare n. 36254 dell’11 agosto u.s., tenendo conto della prevalenza in Italia della variante Delta, le misure di quarantena e isolamento riportate nella Circolare n. 22746 del 21 maggio 2021 come segue.
A. QUARANTENA (Tabella 1 della Circolare) è applicabile nelle ipotesi di:
A.1 – Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC, sospetta o confermata (tutte le varianti), che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, nei termini ivi indicati
A.2 – Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati da variante VOC NON BETA, sospetta o confermata o per la quale non è disponibile il sequenziamento, che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, nei termini ivi indicati
A.3 – Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC BETA, sospetta o confermata, NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, nei termini ivi indicati. In tale caso, la Circolare di agosto u.s. ha richiamato le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare del 21 maggio richiamata in premessa.
Agli operatori sanitari o alle altre persone che forniscano assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure al personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, invece, nei casi sopra esposti, si applica la sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L. 18/2020.
B. ISOLAMENTO (Tabella 2 della Circolare) è applicabile nelle ipotesi di:
B.1 Casi asintomatici e sintomatici di COVID-19 da variante VOC NON BETA sospetta o confermata o per la quale non è disponibile il sequenziamento, nei termini ivi indicati
B.2 Casi asintomatici e sintomatici di COVID-19 da variante VOC BETA, sospetta o confermata, nei termini ivi indicati. In tale caso, la Circolare di agosto u.s. ha richiamato le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare del 21 maggio richiamata in premessa.
La Circolare dell’11 agosto u.s., infine, fornisce, tra l’altro, un chiarimento in merito alle misure indicate nella Circolare del 21 maggio in caso di trasmissione tra conviventi, a proposito delle quali ha precisato che le persone risultate positive, terminato l’isolamento, laddove presentino nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi; in caso contrario, infatti, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.
Rimandiamo alla lettura della Circolare i dettagli.