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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie
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Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.

Alla base di tale conclusione, l’Agenzia pone la circostanza che l’art. 10, comma 1, n. 27-ter, sopra richiamato, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 117/2017, riconosce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali in comunità o simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La qualifica di impresa sociale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, escluderebbe l’applicazione dell’esenzione in quanto l’inserimento, in sostituzione della parola «ONLUS» originariamente prevista nella norma sopra richiamata, dell’espressione «enti del Terzo settore di natura non commerciale», nella quale non potrebbe rientrare per espressa previsione normativa l’impresa sociale, esprimerebbe chiaramente «la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale».

Tale qualifica, inoltre, ad avviso dell’Agenzia sulla base di quanto sopra esposto, escluderebbe anche la possibilità per la fondazione di essere inclusa tra gli «enti aventi finalità assistenziali», che la norma prevede espressamente tra i soggetti che possono godere della detta esenzione. Una conclusione che, tuttavia, non prenderebbe in considerazione, come prospettato invece dall’istante, la natura delle prestazioni effettivamente erogate dall’ente ed espressamente richiamate dalla norma.

 

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