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Notizie dalla Liguria

Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

Workshop Aiop - Genova, 10 aprile 2019

Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico. È l’obiettivo del workshop organizzato da Aiop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa”, che si è tenuto a Genova il 10 aprile.

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie
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Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.

Alla base di tale conclusione, l’Agenzia pone la circostanza che l’art. 10, comma 1, n. 27-ter, sopra richiamato, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 117/2017, riconosce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali in comunità o simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La qualifica di impresa sociale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, escluderebbe l’applicazione dell’esenzione in quanto l’inserimento, in sostituzione della parola «ONLUS» originariamente prevista nella norma sopra richiamata, dell’espressione «enti del Terzo settore di natura non commerciale», nella quale non potrebbe rientrare per espressa previsione normativa l’impresa sociale, esprimerebbe chiaramente «la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale».

Tale qualifica, inoltre, ad avviso dell’Agenzia sulla base di quanto sopra esposto, escluderebbe anche la possibilità per la fondazione di essere inclusa tra gli «enti aventi finalità assistenziali», che la norma prevede espressamente tra i soggetti che possono godere della detta esenzione. Una conclusione che, tuttavia, non prenderebbe in considerazione, come prospettato invece dall’istante, la natura delle prestazioni effettivamente erogate dall’ente ed espressamente richiamate dalla norma.

 

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