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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie
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Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.

Alla base di tale conclusione, l’Agenzia pone la circostanza che l’art. 10, comma 1, n. 27-ter, sopra richiamato, per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 117/2017, riconosce l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali in comunità o simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La qualifica di impresa sociale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, escluderebbe l’applicazione dell’esenzione in quanto l’inserimento, in sostituzione della parola «ONLUS» originariamente prevista nella norma sopra richiamata, dell’espressione «enti del Terzo settore di natura non commerciale», nella quale non potrebbe rientrare per espressa previsione normativa l’impresa sociale, esprimerebbe chiaramente «la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale».

Tale qualifica, inoltre, ad avviso dell’Agenzia sulla base di quanto sopra esposto, escluderebbe anche la possibilità per la fondazione di essere inclusa tra gli «enti aventi finalità assistenziali», che la norma prevede espressamente tra i soggetti che possono godere della detta esenzione. Una conclusione che, tuttavia, non prenderebbe in considerazione, come prospettato invece dall’istante, la natura delle prestazioni effettivamente erogate dall’ente ed espressamente richiamate dalla norma.

 

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