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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Aggiornamento del DVR e il reato di epidemia colposa
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Aggiornamento del DVR e il reato di epidemia colposa

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Sin dall’inizio della pandemia in atto, tutto il comparto Sanità è stato chiamato ad un impegno volto a fronteggiare la diffusione del COVID-19 e preordinato alla tutela di pazienti, ospiti e lavoratori dal nuovo rischio biologico insistente su tutta la collettività.

Tuttavia, specialmente nelle prime fasi dell’emergenza, si è registrata una fisiologica carenza di evidenze scientifiche relative la diffusione del virus e i tempi di incubazione dello stesso, che ha reso particolarmente gravoso il compito delle strutture sanitarie. Ed infatti, giova ricordare che solo a fine del 2020, il Ministero della Salute è stato in grado di chiarire che l’infezione da Sars-CoV-2 si può sviluppare in un arco temporale sensibilmente variabile (dai 2 ai 14 giorni), così permettendo alle aziende sanitarie di adottare le opportune misure di prevenzione, finalizzate ad evitare i contatti tra i potenziali portatori del virus e gli ospiti e pazienti sani.

Nelle more del raggiungimento di tale evidenza scientifica, le Strutture Sanitarie si sono uniformate alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii. (così come integrato dal Protocollo specifico per l’area sanitaria del 24 marzo 2020), a mezzo del quale è stato predisposto un rigido sistema di controlli ed accorgimenti, con cui le aziende hanno limitato la diffusione del virus negli ambienti sanitari.

In tale contesto, sin dall’aprile 2020, l’AIOP ha consigliato di procedere con l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (si veda Informaiop del 02 aprile 2020) in cui dovevano essere predisposte delle specifiche misure aziendali di contenimento del contagio. Tale attività si era resa necessaria sulla scorta dei dati disponibili, i quali offrivano evidenza di una fisiologica maggiore diffusione del Virus all’interno degli ambienti sanitari, benché il rischio di contagio da COVID-19 fosse insistente su tutta la popolazione.

In argomento, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 20416 del 24 maggio 2021, che verte proprio sul rapporto tra il reato di epidemia colposa da COVID-19 e l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di aggiornare DVR per quanto riguarda il rischio biologico.

Con tale provvedimento, la Cassazione ha espresso un primo orientamento riguardo il caso del sequestro preventivo di una casa di riposo, emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone nei confronti del legale rappresentante della stessa, che era indagato per epidemia colposa e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro, contestate in violazione del D.P.C.M. 24 aprile 2020 che, all’epoca, stabiliva  le misure finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.

Ad opinione della Suprema Corte, l’omesso aggiornamento del DVR da parte dell’azienda, non può integrare gli estremi della fattispecie di epidemia colposa, attesa l’inefficienza causale a cagionare un’epidemia a titolo colposo, come si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e i lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus.

La Cassazione ha evidenziato che, in tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto “l’art. 438 cod. pen., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”.

Al contempo il Giudice di legittimità ha affermato che, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata (mancato aggiornamento del DVR) e la seguente diffusione del virus, non sia possibile ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo.

Quindi, non sussiste il nesso di causalità tra l’omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus nella struttura, non essendo da escludere “che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. lgs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell’isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone)”.

Tale pronuncia, sebbene evidenzi l’importanza dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi connessi al fattore biologico COVID-19, si pone in modo del tutto favorevole alle aziende che, in ragione del loro core business, sono state fisiologicamente maggiormente esposte a cluster di infezione. Ed infatti, alla stregua della sentenza in commento, il responsabile della sicurezza di un’azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di epidemia colposa, esclusivamente ove emerga un preciso nesso causale tra la propagazione del virus e la violazione di norme sulla sicurezza, rimanendo non censurabile, sotto il profilo penale, il mero mancato aggiornamento del DVR.

Ad ogni modo, si segnala che, come sancito dalla Suprema Corte, l’inserimento del rischio biologico da COVID-19 nel DVR continua ad essere uno dei principali elementi sui cui si impernia la sicurezza, di tal che è necessario continuare a prevedere ed attuare policy di sicurezza aziendale, al fine di offrire la migliore tutela a pazienti, ospiti e lavoratori.

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