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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Esclusa dal comporto la malattia legata alla mansione se non c’è stata formazione specifica
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Esclusa dal comporto la malattia legata alla mansione se non c’è stata formazione specifica

Corte di Appello Sez. Lavoro di Messina – sentenza n. 450 pubblicata il 14 giugno 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte d’Appello di Messina, con l’articolata e recente sentenza oggi in commento, ha affrontato il caso di una controversia promossa da una fisioterapista licenziata per superamento del periodo massimo di malattia. La lavoratrice, fisioterapista, ha impugnato il licenziamento asserendo che dal periodo di comporto dovevano essere sottratti 57 giorni in cui l’assenza era riconducibile alla patologia del tunnel carpale sviluppata a causa del sollevamento dei pazienti immobilizzati cui era addetta.

Accolta nella fase sommaria del rito Fornero, la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sul rilievo che, benché le assenze fossero imputabili a uno stato di malattia riconducibile alle mansioni, il datore di lavoro avesse adempiuto all’obbligo di salvaguardia della salute secondo l’articolo 2087 del Codice civile.

La Corte d’appello ribalta questa decisione, osservando che l’obbligo di formazione contro il rischio professionale (previsto dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008) costituisce un passaggio insostituibile e la sua omissione impedisce di conteggiare i 57 giorni di assenza nel periodo di comporto.

Per giungere a tale soluzione la Corte sottolinea innanzitutto che occorre distinguere tra obbligo di formazione e informazione del lavoratore ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): laddove “la prima (lett. aa) è il processo educativo necessario per acquisire le competenze per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni identificando, riducendo e gestendo i rischi, la seconda (lett. bb) è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla gestione, riduzione e gestione dei rischi”.

La Corte precisa che “l'adempimento dell'obbligazione formativa avrebbe quantomeno reso più remota l'eventualità, poi verificatasi, che la lavoratrice, in vista anche di un malinteso senso del dovere, tacesse le condizioni di rischio fino all'insorgere della patologia”, ciò in quanto anche il possesso di un proprio bagaglio personale di conoscenze, da parte della lavoratrice, non rileva quale esimente della responsabilità datoriale, posto che, come da principio codificato dai giudici di legittimità (Cass. 8988/2020), quando risulti che il datore di lavoro abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, persino l'eventuale condotta imprudente del lavoratore degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.

La formazione deve, peraltro, rispondere a specifici canoni di adeguatezza, richiedendosi al datore di assicurare che i lavoratori ricevano un insegnamento ritagliato sugli specifici rischi insiti nelle mansioni di ciascuno. In questo contesto, il mancato adempimento datoriale dell’obbligo di formazione adeguata sui rischi per la salute impedisce di tener conto dei giorni di assenza nel conteggio del periodo massimo di malattia.

La Corte messinese, conclude, quindi, affermando essere “altamente presumibile” che la lavoratrice “se adeguatamente formata, non sarebbe andata incontro all'intervento, o avrebbe quantomeno avuto un decorso più breve e meno accidentato, riducendo così il numero di giornate di malattia e rientrando nel limite complessivo di 180 nel triennio”; la violazione dell'art. 2087 c.c. è stata perciò “perpetrata, ed ha efficacia causale rispetto all'insorgenza della patologia nei termini e nei tempi accertati”.

Pertanto, secondo il Collegio, il licenziamento irrogato dal datore, conteggiando anche tali assenze, è da ritenersi illegittimo, con consequenziale ordine di reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento del danno ex art. 18 della legge 300/1970.

 

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