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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

É possibile escludere l’indennità di mancato preavviso mediante un accordo di prossimità
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É possibile escludere l’indennità di mancato preavviso mediante un accordo di prossimità

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affrontato il tema degli accordi di prossimità ed, in particolare, si è concentrata sulla validità di un accordo collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, della predetta legge 148 del 2011 in ragione di una crisi aziendale, nel quale era stato previsto, in deroga alle conseguenze che derivano dal recesso datoriale con effetto immediato, di non riconoscere l’indennità di mancato preavviso ai dipendenti licenziati a valle di una procedura collettiva di esuberi.
I contratti di prossimità sono disciplinati dall'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 (convertito in legge dalla l. n. 148 del 2011) e consistono nell'attività negoziale svolta a livello territoriale, o anche aziendale, che ha, in genere, la funzione di integrare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda, o delle aziende appartenenti a una determinata area territoriale le cui ragioni giustificative sono dettagliatamente disciplinate dalla legge (v. informaiop n.317).
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una comprovata situazione di crisi aziendale tale da incidere sui livelli occupazionali, l’accordo di prossimità che deroga alle previsioni del contratto collettivo sull’indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori in caso di licenziamento senza preavviso, è legittima e non contrasta né con i principi della Costituzione, né con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali.
Ed invero, Giudici di Piazza Cavour, pur dando atto che la Carta sociale europea riconosce a tutti i lavoratori, a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale, il diritto ad un ragionevole periodo di preavviso, ha evidenziato come tale previsione non comporti il riconoscimento di un diritto inderogabile dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso fissata dai contratti collettivi, poiché, attesa la natura di obbligazione pecuniaria dell’indennità, questa risulta suscettibile di negoziazione nell’ambito di un accordo collettivo di prossimità e, pertanto, possibile oggetto di rinuncia.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato che nel contesto di una crisi aziendale, se la regolamentazione convenzionale è diretta a contenere la riduzione dei livelli occupazionali, il diritto dei lavoratori licenziati all’esito di una procedura di esuberi collettivi alla indennità sostitutiva del periodo di preavviso può essere eliminato.
Inoltre, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, l’accordo collettivo aziendale mantiene la sua validità anche nel caso in cui sia stato recepito nell’ambito del successivo accordo sindacale che chiude la procedura di licenziamento collettivo. Ed infatti, ove sia richiamato il contenuto del precedente accordo di prossimità con tutte le sue previsioni, inclusa quella che esclude l’indennità sostitutiva del preavviso, i suoi effetti sono interamente conservati.
In altre parole, è legittimo per la Corte di legittimità escludere i lavoratori licenziati dal pagamento dell’indennità economica sostitutiva del mancato periodo di preavviso nel contesto di una riduzione del personale se tale esclusione sia stata realizzata in un precedente accordo collettivo di prossimità al preciso scopo di ridurre l’impatto di una crisi aziendale sui livelli occupazionali dell'impresa.
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