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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’elenco di infrazioni del CCNL che consentono il licenziamento per giusta causa è meramente esemplificativo
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L’elenco di infrazioni del CCNL che consentono il licenziamento per giusta causa è meramente esemplificativo

Corte di Cassazione, sentenza n. 19023 del 16.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte ha ribadito come la giusta causa di licenziamento sia una nozione legale e come, pertanto, le previsioni dei contratti collettivi abbiano valenza esemplificativa e non precludano l’autonoma valutazione del Giudice di merito sulla inidoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario.
Ne consegue che il Giudice, chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, incontra solo il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (id est: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, al datore di lavoro sarà consentito operare il licenziamento per giusta causa ogni volta in cui ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Ed invero, come già affermato nella Sentenza Cass. 9396 del 2018, nell’ambito di un giudizio è sempre consentito al giudicante verificare se la previsione del CCNL sia conforme alle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo. Ed infatti, la “scala di valori recepita dai contratti collettivi esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre far riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo”.
A tali principi non si era, invece, attenuta la Corte di appello limitandosi ad osservare come l’inadempimento contestato al lavoratore dal datore di lavoro, fosse di natura colposa, mentre il codice disciplinare prevedesse la sanzione del licenziamento esclusivamente per condotte dolose e, quindi, ha ritenuto superfluo accertare l’entità della violazione dell'obbligo di diligenza nella violazione concretamente commessa senza, peraltro, indagare se la condotta imputabile al lavoratore fosse punita con sanzione conservativa; in tale ultima ipotesi precludendosi la possibilità del licenziamento.
Pertanto, sebbene il nostro CCNL Aiop - personale non medico all’art.41 - compia un’ampia disamina delle casistiche in cui al lavoratore può essere comminato il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, pur sempre a livello “esemplificativo” come affermato da prevalente giurisprudenza, ove i lavoratori pongano in essere delle condotte atipiche, ma idonee a minare il vincolo fiduciario ben si potrà procede a irrogare il licenziamento.
D’altronde il CCNL applicato dalle Strutture sanitarie private già dal 2005 prevede che le sanzioni disciplinari siano erogate nei casi “esemplificativamente” previsti, nonché “a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità”.
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