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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Le truffa, anche di lieve entità, giustifica il licenziamento
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Le truffa, anche di lieve entità, giustifica il licenziamento

Corte di Cassazione: Sentenza n. 11181 del 23.04.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato da una ex dipendente di un supermercato, che instava per l’illegittimità del licenziamento irrogato, poiché, a detta della ricorrente, sproporzionato rispetto al nocumento cagionato dalla condotta.
Ed invero, il provvedimento espulsivo, veniva comunicato alla lavoratrice all’esito di un procedimento disciplinare che ne aveva appurato la condotta fraudolenta consistente nell’appropriazione di alcuni buoni sconto di modesto valore.
Il Giudice di prime cure, aveva accolto le doglianze della lavoratrice ordinando la sua reintegrazione, ma la Corte d’Appello di Catanzaro, aveva riformato la Sentenza, ritenendo la condotta della ex dipendente violativa del dovere di fedeltà ex art. 2015 c.c..
La Corte di Cassazione, investita della questione, riteneva fondate le doglianze sollevate dalla Società e confermava la legittimità del licenziamento irrogato, ritenendo la misura adottata proporzionata.
Ed infatti, i Giudici di Piazza Cavour, ritenevano condivisibile la lettura della questione fornita in Appello, laddove, una volta accertata la concretezza della contestazione disciplinare avente ad oggetto una condotta fraudolenta, il licenziamento fosse da ritenere certamente legittimo.
In particolare, la Suprema Corte, ricollegandosi alla fattispecie penale della truffa, stante la condotta concretatasi in artifizi e raggiri posti in essere dalla lavoratrice, rilevava che, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 2106 e 2119 c.c., “la gravità della condotta era tale da ledere l’elemento fiduciario, indipendentemente da una valutazione dell’entità del danno causato alla datrice di lavoro, certamente non rilevante”.
In altre parole, secondo la Corte la verifica giudiziale del procedimento disciplinare, quindi anche del giudizio di proporzionalità tra la violazione contestata e provvedimento adottato, si sostanzia nella “valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione” e, pertanto, una volta accertato l’idoneità dell’evento a cagionare il venir meno dell'elemento fiduciario nel rapporto con il datore di lavoro, ai fini della legittimità del provvedimento erogato occorre valutare esclusivamente la gravità della condotta e non il nocumento arrecato alla datrice di lavoro.
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