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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le truffa, anche di lieve entità, giustifica il licenziamento
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Le truffa, anche di lieve entità, giustifica il licenziamento

Corte di Cassazione: Sentenza n. 11181 del 23.04.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato da una ex dipendente di un supermercato, che instava per l’illegittimità del licenziamento irrogato, poiché, a detta della ricorrente, sproporzionato rispetto al nocumento cagionato dalla condotta.
Ed invero, il provvedimento espulsivo, veniva comunicato alla lavoratrice all’esito di un procedimento disciplinare che ne aveva appurato la condotta fraudolenta consistente nell’appropriazione di alcuni buoni sconto di modesto valore.
Il Giudice di prime cure, aveva accolto le doglianze della lavoratrice ordinando la sua reintegrazione, ma la Corte d’Appello di Catanzaro, aveva riformato la Sentenza, ritenendo la condotta della ex dipendente violativa del dovere di fedeltà ex art. 2015 c.c..
La Corte di Cassazione, investita della questione, riteneva fondate le doglianze sollevate dalla Società e confermava la legittimità del licenziamento irrogato, ritenendo la misura adottata proporzionata.
Ed infatti, i Giudici di Piazza Cavour, ritenevano condivisibile la lettura della questione fornita in Appello, laddove, una volta accertata la concretezza della contestazione disciplinare avente ad oggetto una condotta fraudolenta, il licenziamento fosse da ritenere certamente legittimo.
In particolare, la Suprema Corte, ricollegandosi alla fattispecie penale della truffa, stante la condotta concretatasi in artifizi e raggiri posti in essere dalla lavoratrice, rilevava che, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 2106 e 2119 c.c., “la gravità della condotta era tale da ledere l’elemento fiduciario, indipendentemente da una valutazione dell’entità del danno causato alla datrice di lavoro, certamente non rilevante”.
In altre parole, secondo la Corte la verifica giudiziale del procedimento disciplinare, quindi anche del giudizio di proporzionalità tra la violazione contestata e provvedimento adottato, si sostanzia nella “valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione” e, pertanto, una volta accertato l’idoneità dell’evento a cagionare il venir meno dell'elemento fiduciario nel rapporto con il datore di lavoro, ai fini della legittimità del provvedimento erogato occorre valutare esclusivamente la gravità della condotta e non il nocumento arrecato alla datrice di lavoro.
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