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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura
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Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3896

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sul potere del Giudice di rideterminare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Il giudizio di legittimità prende le mosse dal ricorso di parte datoriale che instava per la legittimità delle sanzioni irrogate, ma, nel chiederne in via subordinata la rideterminazione, non precisava quale sarebbe stata la sanzione irrogabile in via alternativa.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha affermato che esula dai poteri del giudice ridurre la sanzione ritenuta sproporzionata che, dunque, può solo essere confermata o annullata. Invero gli Ermellini hanno ribadito il principio fondamentale in materia di sanzioni disciplinari: il potere di infliggerle spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è anche l'unico che può proporzionarne l'entità alla gravità dell'illecito accertato.
Infatti, tale prerogativa si deve ricondurre all'interno del più ampio potere di organizzazione dell'impresa, che è espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della stessa, riducendone la misura.
Tuttavia, tale regola generale conosce due eccezioni: “solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, ovvero nel caso in cui sia il “datore di lavoro che, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore poiché in tal modo non è sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.
In altre parole, la Suprema Corte ha sancito che la scelta della sanzione da erogare al lavoratore è una prerogativa che spetta al datore di lavoro. Pertanto, escluso il caso della richiesta esplicita dell’azienda, il sindacato del giudice può intervenire nel merito della scelta datoriale solo ove tale potere sia esercitato fuori i limiti previsti dalla legge e dal CCNL applicato.
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