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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura
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Sanzioni disciplinari. Il giudice non può rideterminarne la misura

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3896

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sul potere del Giudice di rideterminare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Il giudizio di legittimità prende le mosse dal ricorso di parte datoriale che instava per la legittimità delle sanzioni irrogate, ma, nel chiederne in via subordinata la rideterminazione, non precisava quale sarebbe stata la sanzione irrogabile in via alternativa.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha affermato che esula dai poteri del giudice ridurre la sanzione ritenuta sproporzionata che, dunque, può solo essere confermata o annullata. Invero gli Ermellini hanno ribadito il principio fondamentale in materia di sanzioni disciplinari: il potere di infliggerle spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è anche l'unico che può proporzionarne l'entità alla gravità dell'illecito accertato.
Infatti, tale prerogativa si deve ricondurre all'interno del più ampio potere di organizzazione dell'impresa, che è espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della stessa, riducendone la misura.
Tuttavia, tale regola generale conosce due eccezioni: “solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, ovvero nel caso in cui sia il “datore di lavoro che, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore poiché in tal modo non è sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.
In altre parole, la Suprema Corte ha sancito che la scelta della sanzione da erogare al lavoratore è una prerogativa che spetta al datore di lavoro. Pertanto, escluso il caso della richiesta esplicita dell’azienda, il sindacato del giudice può intervenire nel merito della scelta datoriale solo ove tale potere sia esercitato fuori i limiti previsti dalla legge e dal CCNL applicato.
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