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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione
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Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 24835 del 9 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dirigente presso una società operante nel campo dei trasporti, la quale ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata.
La medesima, con la suddetta domanda, ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, in quanto, a suo dire, fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti di imprese oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c..
La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso, accertando come il recesso datoriale non fosse fondato sul trasferimento di ramo, quanto invece sulla nuova organizzazione aziendale che, contestualmente allo stesso trasferimento, era stata adottata dalla società cessionaria. E infatti, nel riorganizzare le attività del ramo presso cui la dirigente licenziata era in forza, il datore di lavoro aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate, mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla lavoratrice fosse direttamente connesso alla riorganizzazione delle funzioni afferenti alla divisione aziendale alle quale era addetta, e non invece al trasferimento della stessa.
La lavoratrice, ritenendo la pronuncia viziata, ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
Orbene, con l'ordinanza in oggetto, la Corte, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha sancito che, se è vero che l’art. 2112 c.c. dispone che il trasferimento non possa essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, altrettanto vero è che detta norma fa comunque salvo il potere di recesso del datore secondo le prerogative al medesimo attribuite dalla normativa generale.
Per gli Ermellini, dunque, il trasferimento di azienda non può impedire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove lo stesso sia fondato su una reale esigenza inerente la struttura aziendale. Ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, risulta irrilevante il fatto che la riorganizzazione dell’azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa riconosciuta alla parte datoriale, restando quale unico onere posto in capo all’imprenditore solo quello di dimostrare che il licenziamento è direttamente connesso alla citata riorganizzazione.
A tale proposito, la Cassazione hanno inoltre precisato che, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, a nulla rileva il fatto che la riorganizzazione d'azienda sia avvenuta in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa del datore di lavoro, alla quale è necessario dimostrare che il recesso sia direttamente connesso.
Su tali presupposti, i Giudici di legittimità, posto che, nel caso di specie, la società ha dimostrato di aver accentrato al vertice aziendale la funzione ricoperta dalla lavoratrice, hanno respinto il ricorso proposto dalla medesima.
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